Decisione della Commissione del 22 ottobre 2008 che modifica la decisione 95/319/CE che istituisce un comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) (2008/823/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
Con la decisione 95/319/CE1 la Commissione ha costituito un comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (di seguito «il comitato»).
In seguito ai recenti allargamenti dell'Unione europea il numero dei membri del comitato è raddoppiato. Sono 54 i membri che partecipano attualmente alle riunioni plenarie, ma, in caso di nuovi allargamenti, il numero è destinato ad aumentare.
Per far sì che il comitato possa assolvere le sue funzioni e i suoi membri possano scambiare esperienze ed idee in modo concreto e interattivo — obiettivi irrealizzabili in un comitato di simili proporzioni — occorre ridurre da due ad uno il numero dei rappresentanti per Stato membro. È auspicabile che gli Stati membri possano nominare un membro supplente che assista alle riunioni in caso di impedimenti da parte del titolare.
Per garantire la qualità dei lavori del comitato, i candidati proposti come membri devono essere alti rappresentanti degli uffici nazionali dell'ispettorato del lavoro con il mandato di partecipare alle attività del comitato.
Occorre prevedere che ciascun membro titolare o supplente possa essere accompagnato da un esperto alle riunioni del comitato. Per motivi pratici di natura organizzativa, l'eventuale presenza dell'esperto andrebbe comunicata almeno un mese prima della riunione del comitato.
Per facilitare il funzionamento dei gruppi di lavoro, è opportuno che essi siano presieduti da un esperto di un servizio nazionale d'ispezione del lavoro che non sia membro del comitato.
Alle riunioni del comitato devono poter assistere categorie specifiche di osservatori.
Occorre che il comitato adotti un regolamento interno che stabilisca le modalità pratiche del suo funzionamento.
La decisione 95/319/CE va pertanto modificata di conseguenza.
La presente decisione deve entrare in vigore il 1o gennaio 2010, data in cui ai membri del comitato viene conferito un nuovo mandato,
DECIDE:
Art. 1
La decisione 95/319/CE è modificata come segue:
1) l'articolo 5 è modificato come segue:
a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il comitato è composto di un membro titolare per Stato membro. Per ciascun membro titolare può essere nominato un membro supplente. Il membro supplente partecipa alle riunioni del comitato soltanto in caso d'indisponibilità del membro titolare. 2. I membri titolari e i membri supplenti del comitato sono designati dalla Commissione su proposta degli Stati membri. Gli Stati membri garantiscono che i candidati che essi propongono alla Commissione sono alti rappresentanti dei loro servizi d'ispezione del lavoro incaricati di partecipare alle attività del comitato.»;
b) il paragrafo 5 è soppresso;
2) l'articolo 8 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 8 1. D'accordo con il rappresentante della Commissione, il comitato può invitare a partecipare ai suoi lavori, in qualità di esperto, chiunque abbia competenze specifiche su un argomento iscritto all'ordine del giorno. 2. Ogni membro titolare o membro supplente può essere accompagnato da un esperto, a condizione che presenti una richiesta motivata al presidente almeno un mese prima della riunione del comitato.»;
3) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. I gruppi di lavoro sono presieduti da un membro del comitato o da un esperto dei servizi d'ispezione del lavoro degli Stati membri e sono costituiti da membri del medesimo e/o esperti, a seconda delle necessità. I gruppi di lavoro sono tenuti a riferire alla riunione plenaria del comitato.»;
4) è inserito il seguente articolo 9 bis: «Articolo 9 bis Le funzioni esercitate dai membri o dagli esperti non costituiscono oggetto di remunerazione.»;
5) all'articolo 10, è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. Alle riunioni del comitato possono assistere in qualità di osservatori: a) un rappresentante del servizio d'ispezione del lavoro di ciascuno Stato SEE/EFTA; b) il direttore dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro; c) un rappresentante dell'Organizzazione internazionale del lavoro.»;
6) è inserito il seguente articolo 11 bis: «Articolo 11 bis Il comitato adotta il suo regolamento interno che stabilisce le modalità pratiche del suo funzionamento, ivi compresa la convocazione delle riunioni e l'organizzazione dei gruppi di lavoro.»;
7) all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: «2. La Commissione trasmette la relazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.»
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2010.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2008. Per la Commissione Vladimír Špidla Membro della Commissione