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Decisione della Banca centrale europea del 17 novembre 2008 che definisce il quadro per l’appalto congiunto dell’Eurosistema (BCE/2008/17) (2008/893/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, gli articoli 105 e 106,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto SEBC») e in particolare l’articolo 12.1 in combinato disposto con l’articolo 3.1 e gli articoli 5, 16 e 24,

Ai sensi dell’articolo 12.1 dello statuto SEBC, il Consiglio direttivo adotta gli indirizzi e prende le decisioni necessarie ad assicurare l’assolvimento dei compiti affidati all’Eurosistema. Il Consiglio direttivo ha, di conseguenza, il potere di decidere sull’organizzazione di attività ausiliarie, come gli appalti di beni e servizi, che sono necessari allo svolgimento dei compiti dell’Eurosistema.

La legislazione della Comunità europea in materia di appalti permette l’appalto congiunto di beni e servizi da parte di diverse amministrazioni aggiudicatici. Tale principio è riflesso nel considerando 15 e nell’articolo 11 della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi1, che prevede l’uso di tecniche di centralizzazione delle committenze.

L’Eurosistema intende rispettare i principi di efficienza in termini di costi e di effettività, e ricerca il vantaggio economicamente più elevato dall’appalto di beni e servizi. Il Consiglio direttivo ritiene che l’appalto congiunto di beni e servizi sia uno strumento atto a raggiungere tali obiettivi mediante lo sfruttamento di sinergie ed economie di scala.

Nello stabilire un quadro per l’appalto congiunto nell’Eurosistema, la Banca centrale europea (BCE) tende a promuovere la partecipazione della BCE e delle banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l’euro.

Il Consiglio direttivo ha creato un ufficio di coordinamento degli acquisti dell’Eurosistema (Eurosystem Procurement Coordination Office, EPCO) per il coordinamento di tale appalto congiunto. Il Consiglio direttivo ha designato la Banque centrale du Luxembourg ad ospitare l’EPCO nel periodo compreso tra il 1ogennaio 2008 e il 31 dicembre 2012.

La presente decisione non pregiudica la possibilità per le banche centrali di richiedere all’EPCO di offrire loro assistenza in connessione con l’appalto dei beni e servizi che ricadono al di fuori dell’ambito di applicazione della presente decisione.

Le banche centrali nazionali degli Stati membri che non hanno ancora adottato l’euro possono avere un interesse a partecipare alle attività dell’EPCO così come a procedure congiunte d’appalto, che avranno luogo alle medesime condizioni applicate alle banche centrali,

DECIDE:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente decisione:

  1. a) per «Eurosistema» si intende la BCE e le banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato l’euro;

  2. b) per «compiti dell’Eurosistema» si intendono i compiti affidati all’Eurosistema ai sensi del trattato e dello statuto del SEBC;

  3. c) per «banca centrale» si intende la BCE o la banca centrale nazionale di uno Stato membro che ha adottato l’euro;

  4. d) per «banca centrale capofila» si intende la banca centrale responsabile della conduzione della procedura d’appalto congiunto;

  5. e) per «banca centrale ospitante» si intende la banca centrale designata dal Consiglio direttivo ad ospitare l’EPCO;

  6. f) per «Comitato di coordinamento EPCO» si intende il comitato di coordinamento istituito dal Consiglio direttivo per coordinare le attività dell’EPCO. Il Comitato di coordinamento EPCO è composto da un membro di ciascuna banca centrale, da selezionarsi tra il personale inquadrato nell’alta dirigenza con conoscenze e competenze su questioni organizzative e strategiche all’interno delle rispettive istituzioni, ed esperti in materia di appalto. Il comitato di coordinamento EPCO riferisce al Consiglio direttivo tramite il Comitato esecutivo;

  7. g) per «procedura d’appalto congiunto» si intende una procedura per l’appalto congiunto di beni e servizi messa a punto dalla banca centrale capofila a beneficio delle banche centrali che partecipano alla procedura d’appalto congiunto.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. La presente decisione si applica all’appalto congiunto, da parte di banche centrali, di beni e servizi che sono necessari allo svolgimento dei compiti dell’Eurosistema.

2. La partecipazione delle banche centrali nelle attività dell’EPCO e nelle procedure d’appalto congiunto è volontaria.

3. La presente decisione fa salvo l'indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea2.

Art. 3 Ufficio di coordinamento dell’appalto dell’Eurosistema

1.

L'EPCO svolge tutti i seguenti compiti:

  1. a) identifica casi potenziali di appalto congiunto che ricadono nell'ambito di applicazione della presente decisione, o ne sono esclusi, sulla base delle esigenze di appalto che le banche centrali presentano all'EPCO;

  2. b) prepara e aggiorna come necessario un piano d'appalto annuale per le procedure di appalto congiunto sulla base della valutazione di cui alla lettera a);

  3. c) prepara i requisiti comuni in cooperazione con le banche centrali che partecipano a una procedura d'appalto congiunto;

  4. d) assiste le banche centrali nelle procedure d'appalto congiunto;

  5. e) assiste le banche centrali negli appalti relativi a progetti comuni del Sistema europeo di banche centrali, se ciò è richiesto dalla banca centrale o dalle banche centrali capofila del progetto.

  6. f) supporta le banche centrali nelle attività di gestione dei contratti.

L'EPCO può altresì svolgere compiti diversi da quelli sopra specificati, in particolare per agevolare l'adozione di migliori pratiche negli appalti nell'ambito dell'Eurosistema e per sviluppare l'infrastruttura necessaria all'appalto congiunto (come ad esempio competenze, strumenti funzionali, sistemi informativi, processi).

  1. a)

  2. b)

  3. d)

  4. g)

1 bis. L’EPCO è ospitato da una banca centrale. Il Consiglio direttivo nomina la banca centrale ospitante ogni cinque anni.

2. La banca centrale ospitante fornisce il materiale e le risorse umane necessarie affinché l’EPCO possa svolgere i suoi compiti conformemente al bilancio preventivo approvato dal Consiglio direttivo, come stabilito nel paragrafo 4.

3. La banca centrale ospitante, in consultazione con il comitato di coordinamento EPCO, può adottare regole che riguardano l’organizzazione e l’amministrazione interna dell’EPCO, incluso un codice di condotta per il personale dell’EPCO, teso ad assicurare la massima integrità nell’adempimento dei propri doveri.

4. Le banche centrali finanziano, in linea con le regole adottate dal consiglio direttivo, il bilancio preventivo dell'EPCO, che può basarsi su una dotazione finanziaria che copre diversi anni o su una proposta di piano economico annuale, e può includere incentivi per promuovere l'assunzione del ruolo di capofila in progetti di appalto congiunto.

5. L’EPCO presenta una relazione annuale sulle proprie attività al Consiglio direttivo, attraverso il Comitato di coordinamento EPCO e il Comitato esecutivo.

6. Le attività dell’EPCO sono soggette al controllo del Comitato dei revisori interni in linea con le regole adottate dal Consiglio direttivo. Ciò fa salvi il controllo e le regole di revisione che si applicano alla banca centrale ospitante, o che sono da essa adottate.

7. Il comitato di coordinamento EPCO effettua una valutazione di efficacia ed efficienza delle attività dell’EPCO con congruo anticipo prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1a. Sulla base di tale valutazione, e tenuto conto dell’interesse di altre banche centrali ad ospitare l’EPCO, il Consiglio direttivo valuta la necessità di condurre una procedura di selezione per scegliere una nuova banca centrale ospitante.

Art. 4 Procedure di appalto congiunto

1. Una procedura di appalto congiunto è considerata necessaria ai fini della presente decisione se, in alternativa: i) è ragionevole aspettarsi che l’appalto congiunto di beni e servizi risulti in condizioni di acquisto più vantaggiose in linea con i principi di efficienza dei costi e di efficacia; o ii) le banche centrali devono fissare i requisiti armonizzati e le norme minime in relazione a tali beni e/o servizi.

2. Dopo avere identificato un caso potenziale di appalto congiunto, l'EPCO invita le banche centrali a partecipare alla procedura d'appalto congiunto. Le banche centrali comunicano all'EPCO per tempo se intendono partecipare alla procedura d'appalto congiunto e, in tale caso, comunicano all'EPCO le esigenze legate alla loro attività. Qualora non sia richiesta la pubblicazione di un bando di gara, una banca centrale può ritirare la propria partecipazione ad un appalto congiunto fino al momento in cui si impegna formalmente a partecipare. Qualora sia richiesta la pubblicazione di un bando di gara, una banca centrale può ritirare la propria partecipazione in qualsiasi momento prima della pubblicazione del bando di gara.

3. Ogni anno l’EPCO sottopone all’approvazione del Consiglio direttivo un piano degli appalti aggiornato per le procedure di appalto congiunto, che comprende i nomi delle banche centrali capofila. Il piano degli appalti aggiornato presentato dall’EPCO può includere un’indicazione delle aree in cui, entro determinati limiti, sia possibile sfruttare ulteriori opportunità di appalto congiunto prima del successivo aggiornamento. Il Consiglio direttivo, previa consultazione del Comitato di coordinamento EPCO, decide in merito al piano degli appalti e alla sua attuazione.

4. La banca centrale capofila attua la procedura d’appalto congiunto a beneficio delle banche centrali che vi partecipano, in linea con le regole d’appalto alle quali è sottoposta la banca centrale capofila. La banca centrale capofila specifica nel bando di gara quali banche centrali partecipano alla procedura d’appalto congiunto, così come la struttura delle relazioni contrattuali.

5. La banca centrale capofila prepara la documentazione di gara e valuta le domande e le offerte in cooperazione con l’EPCO e le altre banche centrali che partecipano alla procedura d’appalto congiunto.

6. La banca centrale capofila attua la procedura d’appalto congiunto nella/e lingua/e stabilita nel piano d’appalto annuale.

Art. 5 Partecipazione di altre istituzioni

1. Il consiglio direttivo può invitare le banche centrali nazionali degli Stati membri che non hanno ancora adottato l’euro a partecipare alle attività dell’EPCO e alle procedure d’appalto congiunto alle stesse condizioni applicabili alle banche centrali dell’Eurosistema. Inoltre, il Consiglio direttivo può invitare le autorità nazionali degli Stati membri, istituzioni e organismi dell’Unione o organizzazioni internazionali a partecipare alle attività dell’EPCO e alle procedure d’appalto congiunto alle condizioni stabilite dal Consiglio direttivo nel proprio invito. Tali inviti sono limitati agli appalti congiunti di beni e servizi per il soddisfacimento di esigenze comuni alle banche centrali e ai soggetti invitati, e le condizioni sono simili a quelle applicabili alle banche centrali dell’Eurosistema.

2. Le stamperie interne che, ai sensi dell’articolo 1, punto 2, lettera b), dell’indirizzo (UE) 2015/280 (BCE/2014/44), sono persone giuridiche distinte e soddisfano tutte le condizioni indicate in tale disposizione possono partecipare direttamente a procedure di appalto congiunte ed essere considerate, ai fini di tale articolo, come facenti parte della banca centrale nello Stato membro di appartenenza. Tale partecipazione è limitata all’appalto congiunto di beni e servizi che sono necessari allo svolgimento dei compiti di tali stamperie interne dell’Eurosistema.

Art. 6 Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il 1o dicembre 2008.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 17 novembre 2008. Il presidente della BCE Jean-Claude Trichet