DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2008 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra (2009/152/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 181, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per accordi di partenariato economico con i paesi ACP.
I negoziati sono stati conclusi e l'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra (comprendente il Camerun), di seguito «accordo interinale», è stato siglato il 17 dicembre 2007.
L'articolo 98, paragrafo 4, dell'accordo interinale prevede la propria applicazione provvisoria in attesa dell'entrata in vigore.
È opportuno che l'accordo interinale venga firmato a nome della Comunità e applicato a titolo provvisorio, con riserva della sua successiva conclusione,
DECIDE:
Art. 1
È approvata la firma, a nome della Comunità, dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla sua conclusione. Il testo dell'accordo interinale è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Ai fini dell'articolo 92, paragrafo 2 dell'accordo interinale in vista di un'APE, il comitato APE è composto, da una parte, dai membri del Consiglio e da rappresentanti della Commissione e, dall'altra, dai rappresentanti dei governi degli Stati firmatari dell'Africa centrale. La Commissione propone al Consiglio, per decisione, la posizione della Comunità in vista del negoziato del regolamento interno del comitato APE.
Art. 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l'accordo interinale a nome della Comunità europea, con riserva della sua conclusione.
Art. 4
In attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione, l'accordo interinale è applicato a titolo provvisorio secondo quanto previsto dal suo articolo 98, paragrafo 4. La Commissione pubblicherà un avviso concernente la data di applicazione a titolo provvisorio.
Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2008. Per il Consiglio Il presidente B. LAPORTE