DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 2008 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’appendice V dell’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (2009/104/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra1, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,
Nuove pratiche enologiche autorizzate nella Comunità sono state notificate l’11 ottobre 2006 alla Repubblica del Cile a norma dell’articolo 18 dell’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (di seguito: «l’accordo sul commercio dei vini»).
Tenendo conto delle conclusioni della terza riunione del comitato congiunto dell’accordo sul commercio dei vini UE-Cile, svoltasi a Santiago del Cile il 10 gennaio 2008, è necessario modificare l’appendice V dell’accordo sul commercio dei vini al fine di aggiungervi le nuove pratiche enologiche autorizzate nella Comunità.
La Comunità e la Repubblica del Cile hanno pertanto negoziato, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 2, dell’accordo sul commercio dei vini, un accordo in forma di scambio di lettere al fine di modificarne l’appendice V.
Occorre pertanto approvare l’accordo in forma di scambio di lettere.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l’appendice V dell’accordo sul commercio dei vini allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
La commissaria per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale è autorizzata a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2008. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione