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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2008 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (2009/156/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 181, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per accordi di partenariato economico con gli Stati ACP.

I negoziati relativi ad un accordo di partenariato economico interinale sono stati conclusi e l'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (di seguito «APE interinale»), è stato siglato il 7 dicembre 2007.

L'articolo 75, paragrafo 4, dell'APE interinale prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo stesso in attesa della sua entrata in vigore.

È opportuno che l'APE interinale venga firmato a nome della Comunità e applicato, per quanto riguarda gli elementi che rientrano nella competenza della Comunità, a titolo provvisorio, con riserva della sua successiva conclusione,

DECIDE:

Art. 1

La firma dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altra, è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo. Il testo dell'APE interinale è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 2, dell’APE interinale, il Comitato APE è composto, da un lato, dai membri del Consiglio e da rappresentanti della Commissione e, dall'altro, da rappresentanti del governo della Costa d'Avorio. La Commissione propone al Consiglio, a fini di decisione, la posizione della Comunità europea in vista della negoziazione del regolamento di procedura del Comitato APE.

Art. 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'APE interinale a nome della Comunità europea, con riserva della sua conclusione.

Art. 4

Per quanto riguarda gli elementi che rientrano nella competenza della Comunità, l'APE interinale è applicato a titolo provvisorio secondo quanto disposto dal suo articolo 75, paragrafo 4, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione. La Commissione pubblicherà un avviso concernente la data di applicazione a titolo provvisorio.

Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 2008. Per il Consiglio Il presidente É. WOERTH