DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2008 concernente la firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d’Armenia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (2009/149/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario.
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica d’Armenia su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
È opportuno firmare l’accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva,
DECIDE:
Art. 1
La firma dell’accordo tra la Comunità europea e Repubblica d’Armenia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, di seguito «l’accordo», è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo a nome della Comunità, con riserva della conclusione dello stesso.
Art. 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a effettuare la notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 1, dell’accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2008. Per il Consiglio Il presidente L. CHATEL