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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2008 relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese su precursori di droghe e sostanze frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (2009/166/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

La Comunità dovrebbe rafforzare i controlli sulle spedizioni di precursori di droghe provenienti dalla Repubblica popolare cinese, dato il rischio del loro sviamento per la produzione illecita di droghe sintetiche nella Comunità.

Il 27 giugno 2006, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con il governo della Repubblica popolare cinese un accordo su precursori di droghe e sostanze frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope («l’accordo»). In esito a tali negoziati, il 13 marzo 2008 il testo dell’accordo è stato accettato.

È opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio, ad approvare modifiche in nome della Comunità qualora l’accordo ne preveda l’adozione da parte del gruppo misto di controllo. Tale autorizzazione deve essere tuttavia limitata alle modifiche degli allegati dell’accordo, nella misura in cui tale modifica riguarda sostanze già contemplate dalla legislazione comunitaria in materia di precursori e di sostanze chimiche.

È opportuno che l’accordo venga approvato,

DECIDE:

Art. 1

È approvato, in nome della Comunità, l’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica popolare cinese su precursori di droghe e sostanze frequentemente utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

1. La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel gruppo misto di verifica istituito a norma dell’articolo 9 dell’accordo.

2. La Commissione è autorizzata ad approvare, a nome della Comunità, modifiche degli allegati A e B dell’accordo adottato dal gruppo misto di verifica secondo la procedura di cui all’articolo 10 dell’accordo. Nello svolgimento di tale compito la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio e incaricato di stabilire una posizione comune.

3. L’autorizzazione di cui al paragrafo 2 è limitata alle sostanze già contemplate dalla pertinente legislazione comunitaria in materia di precursori di droghe.

Art. 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Art. 4

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica prevista dall’articolo 12 dell’accordo1.

Art. 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2008. Per il Consiglio Il presidente L. CHATEL