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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2008 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea (2009/392/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

visto l’atto di adesione allegato al trattato di adesione, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

In seguito all’autorizzazione concessa alla Commissione il 5 maggio 2006, i negoziati con la Confederazione svizzera relativi ad un protocollo dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea, sono stati conclusi.

Conformemente alla decisione del Consiglio del 26 maggio 2008, e in attesa della sua conclusione definitiva in una data successiva, il presente protocollo è stato firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri il 27 maggio 2008.

È opportuno concludere il protocollo,

DECIDE:

Art. 1

È approvato, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, la notifica dell’approvazione conformemente all’articolo 6 del protocollo.

Art. 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2008. Per il Consiglio Il presidente L. CHATEL