Decisione del Consiglio del 27 novembre 2008 relativa alla conclusione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2009/430/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e con l’articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il consenso del Parlamento europeo1,
Il 16 settembre 1988 gli Stati membri delle Comunità europee hanno firmato con la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera un accordo internazionale concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale2 («convenzione di Lugano»), che estende all’Islanda, alla Norvegia e alla Svizzera l’applicazione delle disposizioni della convenzione del 27 settembre 1968 sulle stesse materie3 («convenzione di Bruxelles»).
I negoziati per rivedere la convenzione di Bruxelles e la convenzione di Lugano si sono svolti nel 1998 e 1999, nell’ambito di un gruppo di lavoro ad hoc allargato all’Islanda, alla Norvegia e alla Svizzera. Esito dei negoziati è stata l’adozione di un progetto di convenzione redatto dal gruppo di lavoro, il cui testo è stato confermato dal Consiglio nelle sedute del 27 e 28 maggio 1999.
Successivi negoziati all’interno del Consiglio hanno portato all’adozione, sulla base di tale testo, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale4, che ha ammodernato le disposizioni della convenzione di Bruxelles, rendendo il sistema di riconoscimento e di esecuzione più rapido e efficace.
Visto il parallelismo tra i regimi instaurati dalla convenzione di Bruxelles e dalla convenzione di Lugano sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento e sull’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, è opportuno allineare le disposizioni della convenzione di Lugano a quelle del regolamento (CE) n. 44/2001, per raggiungere lo stesso grado di circolazione delle decisioni tra gli Stati membri e i paesi EFTA interessati.
A norma del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’applicazione di misure a norma del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea. Affinché le disposizioni della convenzione di Lugano siano applicabili a tale paese, la Danimarca dovrebbe partecipare in quanto parte contraente a una nuova convenzione sulle stesse materie.
Con decisione del 27 settembre 2002, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare in vista dell’adozione di una nuova convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
La Commissione, a nome della Comunità, ha negoziato tale convenzione con l’Islanda, la Norvegia, la Svizzera e la Danimarca. La convenzione è stata firmata il 30 ottobre 2007, a nome della Comunità, a norma della decisione del Consiglio 2007/712/CE5, fatta salva la sua conclusione ad una data successiva.
Al momento dell’adozione della decisione 2007/712/CE, il Consiglio ha convenuto di esaminare, nell’ambito delle discussioni sulla conclusione della nuova convenzione di Lugano, la possibilità di fare una dichiarazione conformemente all’articolo II, paragrafo 2, del protocollo 1 della convenzione. La Comunità dovrebbe formulare una siffatta dichiarazione al momento della conclusione della convenzione.
Durante i negoziati sulla convenzione, la Comunità si è impegnata a fare una dichiarazione, all’atto della ratifica della convenzione, affinché, nel modificare il regolamento (CE) n. 44/2001, la Comunità precisi il campo di applicazione dell’articolo 22, paragrafo 4, di detto regolamento, onde tenere conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee concernente la registrazione o la validità dei diritti di proprietà intellettuale, e garantire così il parallelismo di tale articolo con l’articolo 22, paragrafo 4, della convenzione. In questo contesto, dovranno essere considerati i risultati della valutazione dell’applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001.
Il Regno Unito e l’Irlanda, ai sensi dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, partecipano all’adozione e all’applicazione della presente decisione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, che non la vincola né è ad essa applicabile.
È ora opportuno concludere la convenzione,
DECIDE:
Art. 1
È approvata la conclusione, a nome della Comunità, della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che sostituirà la convenzione di Lugano del 16 settembre 1988. All’atto del deposito dello strumento di ratifica, la Comunità formula le dichiarazioni riportate nell’allegato I e nell’allegato II della presente decisione. Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome della Comunità, lo strumento di ratifica, conformemente all’articolo 69, paragrafo 2, della convenzione.
Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2008. Per il Consiglio La presidente M. Alliot-Marie