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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2008 relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e l’Australia sul commercio del vino (2009/49/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l’articolo 300, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

L’accordo tra la Comunità europea e l’Australia sugli scambi di vino1, approvato con la decisione 94/184/CE del Consiglio2, prevede nuovi negoziati sui periodi transitori relativi alle denominazioni di cui all’articolo 8 e all’articolo 11 di tale accordo.

Il 23 ottobre 2000 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un nuovo accordo sul commercio del vino tra la Comunità e l’Australia.

Tali negoziati si sono conclusi e il nuovo accordo tra la Comunità europea e l’Australia sul commercio del vino (di seguito «l’accordo») è stato siglato dalle due parti il 5 giugno 2007.

Occorre pertanto approvare detto accordo.

Per agevolare l’attuazione e l’eventuale modifica degli allegati dell’accordo, è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare le misure necessarie secondo la procedura prevista dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo3.

A decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo, dovranno essere abrogati l’accordo precedente tra la Comunità europea e l’Australia sugli scambi di vino, il relativo protocollo e il relativo scambio di lettere, firmati a Bruxelles e a Canberra rispettivamente il 26 gennaio 1994 e il 31 gennaio 1994,

DECIDE:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo tra la Comunità europea e l’Australia sul commercio del vino, compresi gli allegati, il protocollo, le dichiarazioni e lo scambio di lettere consolidato (di seguito «l’accordo»). Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Art. 3

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 29, paragrafo 3, dell’accordo, la Commissione è autorizzata ad adottare, secondo la procedura di cui, ove opportuno, all’articolo 113, paragrafo 1, o all’articolo 113, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, le misure necessarie per l’attuazione dell’accordo e per la modifica degli allegati e del protocollo in conformità dell’articolo 29 e dell’articolo 30 dell’accordo medesimo.

Art. 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2008. Per il Consiglio Il presidente M. BARNIER