DECISIONE DEL CONSIGLIO del 28 novembre 2008 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Isola Barbados, il Belize, la Repubblica del Congo, la Repubblica della Costa d’Avorio, la Repubblica delle Isole Figi, la Repubblica cooperativistica della Guyana, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Mauritius, la Repubblica del Mozambico, la Federazione di Saint Christopher e Nevis, la Repubblica di Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell’Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per i periodi di consegna 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 1o luglio 2009-30 settembre 2009 e di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per gli stessi periodi di consegna (2009/574/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
L’applicazione del protocollo n. 3 sullo zucchero ACP, che figura all’allegato V dell’accordo di partenariato ACP-CE1, e dell’accordo sullo zucchero di canna concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dell’India2 è garantita, in conformità dei rispettivi articoli 1, paragrafo 2, nel quadro della gestione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
È opportuno approvare gli accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità europea e, da un lato, gli Stati indicati nel protocollo, nonché, dall’altro lato, la Repubblica dell’India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per i periodi di consegna 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 1o luglio 2009-30 settembre 2009,
DECIDE:
Art. 1
Sono approvati in nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Isola Barbados, il Belize, la Repubblica del Congo, la Repubblica della Costa d’Avorio, la Repubblica delle Isole Figi, la Repubblica cooperativistica della Guyana, la Giamaica, la Repubblica del Kenya, la Repubblica del Madagascar, la Repubblica del Malawi, la Repubblica di Mauritius, la Repubblica del Mozambico, la Federazione di Saint Christopher e Nevis, la Repubblica di Suriname, il Regno dello Swaziland, la Repubblica unita di Tanzania, Trinidad e Tobago, la Repubblica dell’Uganda, la Repubblica dello Zambia e la Repubblica dello Zimbabwe sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per i periodi di consegna 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 1o luglio 2009-30 settembre 2009 e l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’India sui prezzi garantiti dello zucchero di canna per gli stessi periodi di consegna. I testi degli accordi sono acclusi alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare gli accordi allo scopo di impegnare la Comunità.
Art. 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2008. Per il Consiglio Il presidente M. BARNIER