DECISIONE DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 2008 concernente la firma, a nome della Comunità europea, del protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo (convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo) (2009/89/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
La convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento, successivamente ridenominata convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo («convenzione di Barcellona»), è stata conclusa a nome della Comunità europea con decisioni del Consiglio 77/585/CEE1 e 1999/802/CE2.
In conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera e), della convenzione di Barcellona le parti contraenti si impegnano a promuovere la gestione integrata delle zone costiere, tenendo conto della tutela delle aree di interesse ecologico e paesaggistico e dell'uso razionale delle risorse naturali.
La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2002, relativa all'attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa3, in particolare il suo capitolo V, incoraggia l'attuazione, da parte degli Stati membri, della gestione integrata delle zone costiere nel contesto delle convenzioni esistenti con i paesi vicini, inclusi i paesi terzi, che fanno capo al medesimo mare regionale.
La Comunità favorisce una gestione integrata su scala più ampia mediante strumenti orizzontali, anche nel settore della tutela ambientale. Queste attività contribuiscono pertanto ad una gestione integrata delle zone costiere.
La gestione integrata delle zone costiere è una componente della politica marittima integrata dell'UE approvata dal Consiglio europeo di Lisbona del 13 e 14 dicembre 2007.
In virtù di una decisione del Consiglio del 27 novembre 2006, la Commissione ha partecipato per conto della Comunità, in consultazione con i rappresentanti degli Stati membri, ai negoziati organizzati dalla convenzione di Barcellona ai fini della preparazione di un protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo («il protocollo»).
A seguito di tali negoziati il testo del protocollo è stato adottato dalla conferenza dei plenipotenziari il 20 gennaio 2008 e sarà aperto per la firma fino al 20 gennaio 2009.
Le zone costiere mediterranee continuano ad essere esposte a forti pressioni ambientali e al degrado delle risorse costiere. Il protocollo fornisce un quadro atto a stimolare un approccio più concertato ed integrato, che coinvolga soggetti interessati pubblici e privati, compresi la società civile e gli operatori economici. Un approccio integrato di questo tipo è indispensabile per affrontare questi problemi in modo più efficace e garantire uno sviluppo più sostenibile delle zone costiere mediterranee.
Il protocollo comprende un'ampia gamma di disposizioni che dovranno essere attuate a diversi livelli dell'amministrazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Se è appropriato che sia la Comunità ad agire a sostegno della gestione integrata delle zone costiere, tenendo presente tra l'altro la natura transfrontaliera della maggior parte dei problemi ambientali, gli Stati membri e le loro autorità competenti saranno responsabili della preparazione e dell'attuazione sul territorio costiero di talune misure di dettaglio previste nel protocollo, come ad esempio lo stabilimento di zone soggette a divieto edilizio.
È opportuno firmare il protocollo, a nome della Comunità, con riserva della sua successiva conclusione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La firma del protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere della convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo è approvata a nome della Comunità europea, con riserva della sua successiva conclusione. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione4.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome della Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2008. Per il Consiglio La presidente N. KOSCIUSKO-MORIZET