DECISIONE DEL CONSIGLIO dell’8 dicembre 2008 relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia (2008/939/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo in forma di scambio di lettere che proroga di un anno l’accordo vigente e i relativi protocolli sul commercio dei prodotti tessili con la Repubblica di Bielorussia, con alcuni adattamenti dei limiti quantitativi.
È opportuno applicare l’accordo in forma di scambio di lettere a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2009, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione e fatta salva l’applicazione provvisoria reciproca da parte della Repubblica di Bielorussia.
È opportuno firmare l’accordo in forma di scambio di lettere a nome della Comunità,
DECIDE:
Art. 1
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato il 1o aprile 1993, modificato da ultimo e prorogato dall’accordo in forma di scambio di lettere siglato il 19 ottobre 2007, con riserva della sua conclusione. Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Con riserva di trattamento reciproco, l’accordo in forma di scambio di lettere è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2009, in attesa della sua conclusione formale.
Art. 3
1. Qualora la Repubblica di Bielorussia non rispetti il paragrafo 2.4 dell’accordo in forma di scambio di lettere, i contingenti per il 2009 saranno ridotti ai livelli applicabili nel 2008.
2. La decisione di attuare le disposizioni di cui al paragrafo 1 viene presa conformemente alle procedure di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi1.
Art. 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 2008. Per il Consiglio Il presidente B. KOUCHNER