DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2008 relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari (2009/127/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 280 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
Il 14 dicembre 2000 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con la Confederazione svizzera un accordo di cooperazione per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri, anche relativamente all’IVA e alle accise.
Conformemente alla decisione del Consiglio del 26 ottobre 2004 relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell’accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, e con riserva della sua conclusione in una data successiva, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 26 ottobre 2004.
L’accordo istituisce un comitato misto con poteri decisionali in determinati settori ed è quindi necessario specificare chi rappresenti la Comunità in tale comitato.
È opportuno approvare l’accordo,
DECIDE:
Art. 1
L’accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari («l’accordo»), e l’atto finale che lo accompagna sono approvati a nome della Comunità. I testi dell’accordo e dell’atto finale sono acclusi alla presente decisione2.
Art. 2
Per le materie di sua competenza, la Comunità è rappresentata dalla Commissione nel comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 39 dell’accordo. La posizione che la Comunità adotterà in fase di attuazione dell’accordo per quanto riguarda le decisioni o raccomandazioni del comitato misto è stabilita dal Consiglio a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera all’unanimità quando l’accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l’unanimità sul piano interno.
Art. 3
Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica prevista all’articolo 44, paragrafo 2, dell’accordo3. Il presidente del Consiglio notifica una dichiarazione della Comunità europea secondo cui, fino alla data di entrata in vigore dell’accordo, la Comunità si considera vincolata dall’accordo stesso, nei limiti della sua competenza, nei suoi rapporti con ogni altra parte contraente che abbia fatto la stessa dichiarazione, in conformità dell’articolo 44, paragrafo 3, dell’accordo4.
Art. 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008. Per il Consiglio Il presidente M. BARNIER