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Decisione 2008/974/PESC del Consiglio del 18 dicembre 2008 a sostegno del codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 1,

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il cui capitolo III contiene un elenco di misure che devono essere attuate sia nell'Unione europea (UE) sia nei paesi terzi per combattere tale proliferazione.

L'UE sta attivamente attuando tale strategia e le misure elencate nei capitoli II e III, per esempio liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti volti a rafforzare un sistema multilaterale di non proliferazione e misure multilaterali volte a rafforzare la fiducia. Il codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici («il codice» o «l'ICOC») è parte integrante di tale sistema. Esso ha lo scopo di prevenire e contrastare la proliferazione dei sistemi di missili balistici in grado di trasportare armi di distruzione di massa e delle tecnologie correlate.

Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC1, sull'universalizzazione e il rafforzamento degli accordi multilaterali in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori. Detta posizione comune invita, fra l'altro, a promuovere l'adesione al codice da parte del maggior numero possibile di paesi, soprattutto quelli in possesso di missili balistici, nonché a sviluppare ulteriormente e attuare il codice, specialmente le misure volte a rafforzare la fiducia e a promuovere una più stretta relazione tra il codice e il sistema multilaterale di non proliferazione delle Nazioni Unite.

Il 23 maggio 2007 il Consiglio ha deciso di intervenire per promuovere l'universalità del codice e il rispetto dei suoi principi. A tal fine, è stato organizzato un seminario a margine della riunione annuale 2007 degli Stati firmatari che ha riunito i più importanti Stati in possesso di missili balistici, inclusi quelli che non hanno aderito al codice. È una priorità dell'UE proseguire questo dialogo tra Stati firmatari e non firmatari al fine di promuovere ulteriormente l'universalità del codice, la sua migliore attuazione e il suo rafforzamento. La presente decisione dovrebbe contribuire a tale processo,

DECIDE:

Art. 1

1. Al fine di assicurare l'attuazione pratica e costante di alcuni elementi della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l'UE sostiene le attività svolte dagli Stati firmatari del codice per conseguire i seguenti obiettivi:

  1. a) promuovere l'universalità del codice e, in particolare, l'adesione al codice da parte di tutti gli Stati in possesso di missili balistici;

  2. b) sostenere l'attuazione del codice;

  3. c) promuovere l'ulteriore rafforzamento del codice.

2.

In questo contesto, i progetti che saranno sostenuti dall'Unione europea contemplano le seguenti attività specifiche:

  1. a) fornire mezzi per organizzare una sensibilizzazione mirata, per esempio in forma di seminario, al fine di promuovere nuove adesioni al codice nella regione in cui il livello di adesioni a tale codice è più scarso;

  2. b) fornire mezzi finanziari e tecnici per agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati firmatari e le visite degli osservatori internazionali ai siti di lancio che sperimentano i veicoli di lancio nello spazio (SLV) che gli Stati firmatari hanno deciso di considerare su base volontaria in conformità dell'articolo 4, lettera a), punto ii), del codice.

  3. c) fornire mezzi per sviluppare un dibattito tra gli Stati firmatari sulle modalità per preservare la pertinenza e la fattibilità del codice. Il dibattito tiene segnatamente conto dei nuovi sviluppi nel settore della proliferazione dei missili balistici e degli sviluppi nei contesti istituzionali e giuridici internazionali connessi ai missili balistici.

Questi progetti sono realizzati a vantaggio degli Stati firmatari e non firmatari del codice.

Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell'allegato.

Art. 2

1. La presidenza, assistita dal Segretario generale del Consiglio/Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (SG/AR), è responsabile dell'attuazione della presente decisione. La Commissione vi è pienamente associata.

2.

L'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata alla Fondazione per la ricerca strategica di Parigi (FRS).

L'FRS svolge tale compito sotto il controllo dell'SG/AR, a sostegno della Presidenza, e in stretta consultazione con la presidenza delle riunioni annuali degli Stati firmatari del codice nonché con l'Austria in qualità di punto di contatto centrale immediato (ICC)/segretariato esecutivo del codice. A tal fine, l'SG/AR conclude gli accordi necessari con l'FRS.

3. La presidenza, l'SG/AR e la Commissione si informano reciprocamente a intervalli regolari in merito all'attuazione della presente decisione, secondo le rispettive competenze.

Art. 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 1015000 EUR.

2. Le spese finanziate dall'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite conformemente alle procedure e alle norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2, che assumono la forma di aiuto non rimborsabile. A tal fine, essa conclude un accordo di finanziamento con l'FRS. L'accordo di finanziamento dispone che l'FRS assicuri una visibilità del contributo dell'UE che corrisponda alla sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà per pervenirvi e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Art. 4

La presidenza, assistita dall'SG/AR, riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche elaborate dall'FRS. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione vi è pienamente associata. Essa riferisce sugli aspetti finanziari dell'attuazione della presente decisione.

Art. 5

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Essa scade sei mesi dopo la data di decorrenza degli effetti, salvo che la Commissione non concluda un accordo di finanziamento con l'FRS prima della scadenza di tale periodo, nel qual caso la presente decisione scade ventiquattro mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Art. 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, 18 dicembre 2008. Per il Consiglio Il presidente M. Barnier