DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2008 relativa alla firma, a nome della Comunità, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell’allegato 11 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli (2008/979/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37 e 133 e l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
Il 25 ottobre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con la Confederazione svizzera al fine di aggiornare e adeguare l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.
La Comunità e la Confederazione svizzera hanno negoziato un accordo recante modifica dell’allegato 11 del detto accordo.
È opportuno firmare e applicare a titolo provvisorio dal 1o gennaio 2009 l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell’allegato 11 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,
DECIDE:
Art. 1
La firma dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifica dell’allegato 11 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli e del relativo atto finale è approvata a nome della Comunità, con riserva della conclusione di tale accordo. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo e il relativo atto finale a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
Art. 3
In attesa che vengano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione, l’accordo si applica in via provvisoria dal 1o gennaio 2009, conformemente all’articolo 2 dello stesso.
Art. 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008. Per il Consiglio Il presidente M. BARNIER