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DECISIONE 2009/88/PESC DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2008 relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Gibuti sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica di Gibuti nel quadro dell’operazione militare dell’Unione europea Atalanta

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

Il 15 maggio 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1814 (2008) nella quale si chiede agli Stati e alle organizzazioni regionali di adottare misure atte a proteggere le navi che partecipano al trasporto e all’inoltro di aiuti umanitari destinati alla Somalia e alle attività autorizzate dalle Nazioni Unite.

Il 2 giugno 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1816 (2008) nella quale si autorizzano, per un periodo di sei mesi a decorrere dall’adozione di detta risoluzione, gli Stati che cooperano con il governo federale di transizione a entrare nelle acque territoriali della Somalia e a utilizzare tutti i mezzi necessari al fine di reprimere gli atti di pirateria e le rapine a mano armata in mare, in conformità al diritto internazionale applicabile. Dette disposizioni sono state prorogate per altri dodici mesi dalla risoluzione 1846 (2008) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 2 dicembre 2008.

Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia1 (operazione «Atalanta»).

In base all’articolo 11 di detta azione comune, lo status delle forze dirette dall’Unione europea e del loro personale che stazionano o sono presenti nel territorio terrestre di Stati terzi, o operano nelle acque territoriali di Stati terzi o nelle loro acque interne, è stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 24 del trattato. Con lettera al Segretario generale/Alto rappresentante (SG/AR) datata 1o dicembre 2008, il governo della Repubblica di Gibuti ha comunicato il suo accordo sullo schieramento di una forza europea nel proprio territorio e l’intenzione di concludere in tal senso un accordo sullo status delle forze.

In seguito all’autorizzazione data dal Consiglio il 18 settembre 2007, a norma dell’articolo 24 del trattato, la presidenza, assistita dal SG/AR, ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Gibuti sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica di Gibuti.

È opportuno approvare tale accordo,

DECIDE:

Art. 1

È approvato a nome dell’Unione europea l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Gibuti sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica di Gibuti nel quadro dell’operazione militare dell’Unione europea Atalanta. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.

Art. 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Art. 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2008. Per il Consiglio Il presidente B. KOUCHNER