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Decisione 2009/42/PESC del Consiglio del 19 gennaio 2009 relativa al sostegno delle attività dell'UE volte a promuovere tra paesi terzi l'elaborazione di un trattato sul commercio di armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 1,

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato una strategia europea in materia di sicurezza che sollecitava la creazione di un ordine internazionale basato su un multilateralismo efficace. La strategia europea in materia di sicurezza riconosce la Carta delle Nazioni Unite come quadro fondamentale per le relazioni internazionali. Rafforzare le Nazioni Unite, dotandole dei mezzi necessari per assolvere alle loro responsabilità e agire con efficacia, rappresenta una priorità dell'Unione europea.

Il 6 dicembre 2006 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 61/89 volta a promuovere l'elaborazione di un trattato sul commercio di armi e stabilire norme internazionali comuni per l'importazione, l'esportazione e il trasbordo di armi leggere e di piccolo calibro.

Nelle conclusioni dell'11 dicembre 2006, il Consiglio ha espresso soddisfazione per l'avvio formale del processo di elaborazione di un trattato internazionale sul commercio di armi giuridicamente vincolante e si è compiaciuto del fatto che una netta maggioranza di Stati membri delle Nazioni Unite, compresi tutti gli Stati membri dell'UE, abbia appoggiato la risoluzione. Il Consiglio ha ribadito che l'UE e i suoi Stati membri svolgeranno un ruolo attivo in tale processo e ha sottolineato l'importanza della cooperazione, in tale processo, con altri Stati e organizzazioni regionali.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite ha istituito un gruppo di esperti governativi, costituito di 28 membri, per proseguire l'esame di un eventuale trattato sul commercio di armi. Tale gruppo si è riunito ripetutamente nel corso del 2008 e ha presentato le sue conclusioni nella settimana ministeriale della sessantatreesima Assemblea generale. Il gruppo ha concluso che è necessario un ulteriore esame e che occorrerebbe operare, con un approccio graduale, aperto e trasparente, nell'ambito delle Nazioni Unite. Ha incoraggiato gli Stati che sono in grado di fornire assistenza a fornirla, su richiesta, agli Stati che ne hanno bisogno.

Nelle conclusioni del 10 dicembre 2007 il Consiglio ha sottolineato l'importanza del gruppo di esperti governativi designato dalle Nazioni Unite, incoraggiandolo a portare avanti il processo. Il Consiglio ha espresso la ferma convinzione che uno strumento esauriente, giuridicamente vincolante, coerente con le attuali responsabilità degli Stati ai sensi del diritto internazionale pertinente, che stabilisca norme internazionali comuni per l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di armi convenzionali costituirebbe un contributo fondamentale per contrastare la proliferazione indesiderabile e irresponsabile delle armi convenzionali.

Nell'ottobre 2008 il Primo Comitato dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione volta a promuovere l'elaborazione di un trattato sul commercio di armi e stabilire norme internazionali comuni per l'importazione, l'esportazione e il trasbordo di armi leggere e di piccolo calibro. Tutti gli Stati membri dell'UE hanno appoggiato il testo.

L'Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR) ha sostenuto tale processo avviando uno studio in due parti che consistono in due analisi approfondite dei pareri degli Stati membri delle Nazioni Unite sulla fattibilità, la portata e il progetto di parametri di un trattato sul commercio delle armi. Le analisi dell'UNIDIR hanno contribuito a fare avanzare le discussioni in merito a un trattato sul commercio delle armi individuando i settori oggetto di consenso e di divergenza nonché quelli finora trascurati. Le analisi hanno costituito un contributo utile per il gruppo di esperti governativi. È pertanto ragionevole incaricare l'UNIDIR di occuparsi degli aspetti tecnici delle attività da svolgere nell'ambito della presente decisione.

In base alle succitate conclusioni del Consiglio l'UE dovrebbe sostenere questo processo al fine di potenziare i lavori finora svolti, aprendo il dibattito per includere Stati non membri del gruppo di esperti governativi e altri attori quali la società civile e l'industria, per sviluppare la comprensione della questione e per contribuire ad ampliare le raccomandazioni fatte da detto gruppo,

DECIDE:

Art. 1

1. Al fine di promuovere tra i paesi terzi l'elaborazione di un trattato sul commercio di armi l'Unione europea sostiene attività intese a perseguire i seguenti obiettivi:

  1. a) sensibilizzare maggiormente gli attori nazionali e regionali, gli Stati membri delle Nazioni Unite, la società civile e l'industria alle attuali discussioni internazionali relative al trattato sul commercio delle armi;

  2. b) rafforzare l'obiettivo del gruppo di esperti governativi sul trattato sul commercio di armi costituito dal Segretario generale delle Nazioni Unite e rafforzare queste ultime quale unico forum che può fornire uno strumento veramente universale;

  3. c) contribuire a una più intensa partecipazione di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e delle organizzazioni regionali al processo relativo al trattato sul commercio delle armi;

  4. d) incoraggiare lo scambio di vedute tra Stati che fanno parte del gruppo di esperti governativi e Stati che non ne fanno parte;

  5. e) dare impulso al dibattito tra Stati membri delle Nazioni Unite, in particolare tra gli Stati che non fanno parte del gruppo;

  6. f) promuovere uno scambio di opinioni tra gli Stati membri delle Nazioni Unite, le organizzazioni regionali, la società civile e l'industria;

  7. g) individuare gli elementi, la portata e le implicazioni possibili di un trattato sul commercio delle armi; e

  8. h) condividere tali dibattiti e opinioni con tutta la comunità internazionale.

2.

Per conseguire i suddetti obiettivi, l'UE attuerà il seguente progetto:

organizzazione di un evento di apertura, di sei seminari regionali, di un seminario conclusivo, con relativa diffusione dei risultati, e un evento collaterale ai margini del primo Comitato (64a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite).

Una descrizione particolareggiata figura nell'allegato.

Art. 2

1. La presidenza, assistita dal Segretario generale del Consiglio/Alto Rappresentante (SG/AR) per la PESC, è responsabile dell'attuazione della presente decisione. La Commissione è pienamente associata.

2. L'attuazione tecnica del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata all'Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR). Esso svolge tale compito sotto il controllo dell'SG/AR, che assiste la presidenza. A tal fine l'SG/AR stabilisce le necessarie modalità con l'UNIDIR.

3. La presidenza, l'SG/AR e la Commissione si informano regolarmente riguardo al progetto, secondo le rispettive competenze.

Art. 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 836260 EUR, a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite conformemente alle procedure e alle norme della Comunità applicabili al bilancio generale dell'Unione europea.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2, che assumono la forma di aiuto non rimborsabile. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con l'UNIDIR. L'accordo di finanziamento stipula che l'UNIDIR deve assicurare la visibilità del contributo dell'UE in funzione della sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo la data di decorrenza degli effetti della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Art. 4

La presidenza, assistita dall'SG/AR per la PESC, riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche in seguito all'organizzazione di ciascun seminario regionale e del seminario finale predisposti dall'Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR). La Commissione è pienamente associata e fornisce le informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Art. 5

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Essa cessa di produrre effetti quindici mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione qualora non sia stato concluso un accordo di finanziamento entro tale termine.

Art. 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 2009. Per il Consiglio Il presidente P. Gandalovič