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Decisione della Commissione del 6 febbraio 2009 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati prodotti laminati piatti in ferro o acciaio rivestiti di metallo stagnato a caldo originari della Repubblica popolare cinese (2009/106/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1 («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

1. PROCEDIMENTO

1.1. Apertura del procedimento

Il 14 dicembre 2007, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea2 («avviso di apertura») la Commissione ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati prodotti laminati piatti in ferro o acciaio rivestiti di metallo stagnato a caldo, ovvero:

i prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, placcati o rivestiti di zinco e/o di alluminio (esclusi i prodotti zincati elettroliticamente) dichiarati di norma ai codici NC 72104100, 72104900, 72106100, 72106900, 72123000, 72125061 e 72125069,

i prodotti laminati piatti, di acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti di zinco e/o di alluminio (esclusi i prodotti in acciai inossidabili, in acciai al silicio detti «magnetici», i prodotti solo laminati a caldo o a freddo e i prodotti zincati elettroliticamente) dichiarati di norma ai codici NC 72259200 ed ex72259900,

i prodotti laminati piatti, di acciai legati, di larghezza uguale o inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti di zinco e/o di alluminio (esclusi i prodotti in acciai inossidabili, in acciai al silicio detti «magnetici», i prodotti di acciai rapidi, quelli solo laminati a caldo o a freddo e i prodotti zincati elettroliticamente) dichiarati di norma ai codici NC 72269930 ed ex72269970,

originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»).

Il procedimento antidumping è stato aperto a seguito di una denuncia presentata il 30 ottobre 2007 dall'associazione EUROFER («il denunziante») per conto di produttori che rappresentavano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 25 %, della produzione comunitaria totale di determinati prodotti laminati piatti in ferro o acciaio rivestiti di metallo stagnato a caldo.

1.2. Parti interessate e visite di verifica

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese (RPC) e la loro associazione, gli importatori/utilizzatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore interessato, i produttori dei potenziali paesi di riferimento e tutti i produttori comunitari noti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

Visto l'elevato numero di produttori esportatori cinesi, di produttori comunitari e di importatori, nell'avviso di apertura è stato previsto il ricorso al campionamento per stabilire l'esistenza del dumping, conformemente a quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire ai produttori esportatori della RPC di presentare, eventualmente, domanda per ottenere il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») e/o il trattamento individuale («TI»), la Commissione ha inviato i relativi moduli di richiesta ai produttori esportatori notoriamente interessati e alle autorità della RPC.

La Commissione ha inviato il questionario a tutte le parti notoriamente interessate ricevendo una risposta da sette produttori esportatori cinesi inclusi nel campione, da sei produttori comunitari, da tre importatori, da sette utilizzatori comunitari e da un produttore brasiliano (il Brasile essendo stato scelto quale paese di riferimento). Anche sette associazioni di utilizzatori comunitarie hanno fatto conoscere il loro parere per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine stabilito dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della concessione del TEM e della determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

  1. a) produttori dell'industria comunitaria

    Hellenic Steel Co., Salonicco, Grecia,

    Ilva S.p.A., Milano, Italia,

    Salzgitter AG, Salzgitter, Germania,

    ThyssenKrupp Steel AG, Duisburg, Germania;

  2. b) altri produttori comunitari

    Corus UK Ltd, Newport, Regno Unito,

    ArcelorMittal Piombino S.p.A., Piombino, Italia;

  3. c) produttori esportatori della RPC

    Changshu Xingdao Advanced Building Material Co., Changshu,

    Changshu Everbright Material Technology Co., Changshu,

    Bengang Steel Plates Co, Benxi,

    BX Steel Posco Cold Rolled Sheet Co. Ltd, Benxi,

    Angang Group International Trade Corporation, Anshan e la sua società collegata Angang Group Hong Kong Co., Ltd a Hong Kong,

    ANSC-TKS Galvanizing Co., Dallian,

    International Economics & Trading Corporation WISCO, Wuhan e la sua società collegata Wugang Trading Co. Ltd a Hong Kong;

  4. d) importatori indipendenti

    Duferco SA, Lugano, Svizzera.

Data l'esigenza di stabilire il valore normale per i produttori esportatori della RPC che avrebbero potuto non ottenere il TEM e allo scopo di determinare tale valore sulla base dei dati di un paese di riferimento, nella fattispecie il Brasile, è stata effettuata una visita di verifica presso la sede della seguente società:

  1. e) produttore nel paese di riferimento

    ArcelorMittal Vega, São Francisco do Sul, Brasile.

1.3. Periodo dell'inchiesta

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o dicembre 2006 e il 30 novembre 2007 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2004 e la fine del PI («periodo in esame»).

1.4. Relazione intermedia e seguito del procedimento

Il 15 settembre 2008 la Commissione ha comunicato alle parti interessate una relazione intermedia contenente le conclusioni provvisorie in merito al procedimento: emergeva, in particolare, che l'inchiesta aveva accertato in via provvisoria l'esistenza di pratiche di dumping, ma non quella di un pregiudizio notevole e veniva posto l'accento sulla necessità di approfondire l'inchiesta sulla possibile minaccia di un pregiudizio. In base ai risultati provvisori, è stato ritenuto opportuno non istituire alcun dazio antidumping provvisorio e proseguire, invece, l'inchiesta. Tutte le parti hanno avuto la possibilità di presentare elementi di prova e osservazioni pertinenti sulle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

2. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

Con lettera dell'11 dicembre 2008 indirizzata alla Commissione, il denunziante ha formalmente ritirato la denuncia. Secondo il denunziante, erano state le recenti turbolenze dei mercati ad aver determinato il ritiro della denuncia. Data questa situazione, il denunziante non intende proseguire il procedimento relativo a una minaccia di pregiudizio derivante dal volume delle importazioni e basata su un'analisi di dati storici che non riflettono più le condizioni di mercato attuali. Secondo il denunziante, in queste condizioni è preferibile reagire a eventuali pratiche commerciali pregiudizievoli e inique mediante un nuovo procedimento piuttosto che attraverso il presente procedimento che non può affrontare tutte le questioni cui l'industria comunitaria deve far fronte attualmente.

Il denunziante ha sostenuto anche che le esportazioni cinesi aumenteranno nuovamente, considerate le recenti modifiche del piano cinese di promozione delle esportazioni. Visto il suddetto pericolo, il denunziante ha chiesto alla Commissione di monitorare attivamente le importazioni del prodotto in esame e di tenersi pronta ad aprire a breve un nuovo procedimento. Il denunziante ha infine sottolineato che un attento monitoraggio delle esportazioni del prodotto in esame sarebbe nell'interesse della Cina, in quanto garantirebbe un comportamento responsabile degli esportatori cinesi sul mercato internazionale dell'acciaio.

Va rilevato che la situazione attuale del prodotto in esame sia nella CE che in Cina è caratterizzata da un cambiamento senza precedenti dei principali fattori economici. Benché in queste condizioni sia difficile fare previsioni ragionate dell'evoluzione del mercato nel breve-medio periodo, è vero anche che la situazione economica appare instabile e che non può essere completamente esclusa la comparsa di pratiche di dumping pregiudizievoli. Il monitoraggio a breve delle importazioni nella CE del prodotto in esame originario della RPC è quindi opportuno. Il periodo di monitoraggio non dovrebbe essere superiore a ventiquattro mesi dalla pubblicazione della chiusura del presente procedimento. La Commissione non esclude l'apertura di una nuova inchiesta sullo stesso prodotto se e quando verranno presentati elementi di prova relativi a pratiche di dumping pregiudizievoli, conformi alle condizioni stabilite nelle pertinenti disposizioni dell'articolo 5 del regolamento di base.

In forza dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità.

A tale proposito si rileva che l'analisi di cui sopra, relativa alla situazione attuale del prodotto in esame ed eventuali nuove, future inchieste non contrastano con il ritiro della denuncia da parte del denunziante. La Commissione ritiene pertanto che il presente procedimento debba essere chiuso, poiché dall'inchiesta non sono emerse considerazioni dalle quali si evinca che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni. Non è però pervenuto alcun commento tale da giustificare una modifica di tale decisione.

La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di determinati prodotti laminati piatti in ferro o acciaio rivestiti di metallo stagnato a caldo originari della RPC debba essere chiuso senza l'istituzione di misure antidumping,

DECIDE:

Art. unico

Il procedimento antidumping concernente le importazioni di determinati prodotti laminati piatti in ferro o acciaio rivestiti di metallo stagnato a caldo, ovvero:

i prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, placcati o rivestiti di zinco e/o di alluminio (esclusi i prodotti zincati elettroliticamente) dichiarati di norma ai codici NC 72104100, 72104900, 72106100, 72106900, 72123000, 72125061 e 72125069,

i prodotti laminati piatti, di acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti di zinco e/o di alluminio (esclusi i prodotti in acciai inossidabili, in acciai al silicio detti «magnetici», i prodotti solo laminati a caldo o a freddo e i prodotti zincati elettroliticamente) dichiarati di norma ai codici NC 72259200 ed ex72259900, e

i prodotti laminati piatti, di acciai legati, di larghezza uguale o inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti di zinco e/o di alluminio (esclusi i prodotti in acciai inossidabili, in acciai al silicio detti «magnetici», i prodotti di acciai rapidi, quelli solo laminati a caldo o a freddo e i prodotti zincati elettroliticamente) dichiarati di norma ai codici NC 72269930 ed ex72269970,

originari della Repubblica popolare cinese, è chiuso.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2009. Per la Commissione Catherine Ashton Membro della Commissione