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Decisione della Commissione del 12 febbraio 2009 relativa ad un contributo finanziario della Comunità per il controllo della peste dei piccoli ruminanti in Marocco (2009/125/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario1, in particolare l’articolo 8,

In base alla decisione 90/424/CEE la Comunità può fornire il proprio sostegno a misure di controllo di una malattia applicate da un paese terzo, se la comparsa o la propagazione in un paese terzo di una tale malattia può costituire un pericolo per la Comunità.

La peste dei piccoli ruminanti (PPR) è una malattia dei piccoli ruminanti altamente infettiva e contagiosa, molto simile alla peste bovina (Rinderpest). Nel corso dell’ultimo decennio tale malattia ha mostrato una chiara tendenza alla diffusione sia in Africa che in Asia.

Il Marocco ha comunicato alla Commissione che la peste dei piccoli ruminanti è stata rilevata sul proprio territorio e si è ampliamente diffusa in un breve periodo. Il ceppo del virus recentemente rilevato in Marocco è di un tipo finora non accertato in Africa.

La peste dei piccoli ruminanti è controllabile attraverso la vaccinazione; è disponibile un vaccino che protegge contro tutti i sierotipi e consente una protezione a lungo termine da tale malattia.

Le autorità del Marocco hanno messo a punto una strategia di vaccinazione. Esse hanno trasmesso tale strategia alla Commissione richiedendo il sostegno finanziario della Comunità.

La diffusione verso la Comunità della peste dei piccoli ruminanti non può essere sempre impedita dalle misure attuate presso le frontiere della Comunità; dato che l’insorgenza di una simile malattia nella Comunità avrebbe conseguenze molto serie, essa deve essere evitata. Per tale motivo è opportuno sostenere gli sforzi del Marocco volti a controllare la malattia e a impedire che essa diventi endemica in tale paese, nonché assicurare al Marocco la disponibilità di vaccini per la campagna di vaccinazione conto la peste dei piccoli ruminanti. Occorrerà anche specificare l’importo massimo di tale contributo.

Vista l’urgenza della situazione è preferibile che le misure previste dalla presente decisione siano portate a termine entro il 31 maggio 2009.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE:

Art. 1

1. La Commissione fornirà alle autorità marocchine vaccini conto la peste dei piccoli ruminanti da impiegare durante la campagna di vaccinazione contro tale malattia in Marocco.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 verranno attuate dalla Commissione in cooperazione con le autorità del Marocco. I vaccini forniti alle autorità marocchine verranno impiegati per la strategia di vaccinazione contro la peste dei piccoli ruminanti, la cui attuazione è prevista durante il 2009 in Marocco.

Art. 2

1. La Commissione sosterrà integralmente i costi delle misure citate all’articolo 1, paragrafo 1, che non dovranno superare 1500000 EUR.

2. La Commissione concluderà un contratto di appalto (contratto di fornitura) riguardo alle misure di cui al paragrafo 1, lanciando a tal fine un’appropriata procedura di appalto entro il 31 maggio 2009.

3. Con la presente, il Direttore generale della direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori è autorizzato a firmare a nome della Commissione il contratto previsto al paragrafo 2.

Art. 3

Il contributo finanziario di cui agli articoli 1 e 2 è iscritto nella linea 17 04 02 01 del bilancio delle Comunità europee per il 2009.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2009. Per la Commissione Androulla Vassiliou Membro della Commissione