DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 2009 relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (2009/332/CE, Euratom)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere conforme del Parlamento europeo,
vista l’approvazione del Consiglio a norma dell’articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,
L’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra, è stato firmato a nome della Comunità europea a Lussemburgo il 12 giugno 2006, fatta salva la sua conclusione.
Le disposizioni commerciali contenute nell’accordo sono di carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione e non costituiranno, per l’Unione europea, un precedente nella politica commerciale della Comunità verso paesi terzi non appartenenti alla regione dei Balcani occidentali.
È opportuno approvare l’accordo,
DECIDONO:
Art. 1
1. Sono approvati, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell’energia atomica, l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (di seguito «l’accordo»), i relativi allegati e protocolli, nonché le dichiarazioni accluse all’atto finale.
2. I testi di cui al paragrafo 1 sono allegati alla presente decisione.
Art. 2
1. La posizione che la Comunità deve adottare in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione e in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione, se quest’ultimo agisce su delega del consiglio di stabilizzazione e di associazione, è determinata dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione oppure, se del caso, dalla Commissione, ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei trattati.
2. A norma dell’articolo 117, paragrafo 4, dell’accordo, il presidente del Consiglio presiede il Consiglio di stabilizzazione e associazione. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di stabilizzazione e di associazione, ai sensi del suo regolamento interno.
3. La decisione di pubblicare le decisioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione e del comitato di stabilizzazione e di associazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è presa, secondo i casi, rispettivamente dal Consiglio e dalla Commissione.
Art. 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione di cui all’articolo 135 dell’accordo a nome della Comunità europea. Il presidente della Commissione deposita detto strumento di approvazione a nome della Comunità europea dell’energia atomica.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2009. Per il Consiglio Il presidente I. LANGER Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO