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Decisione della Commissione del 3 marzo 2009 sulla posizione della Comunità per quanto riguarda la decisione n. 1/2008 del Comitato misto ECAA istituito nell’ambito dell’accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, l’Islanda, il Montenegro, la Norvegia, la Romania, la Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l’amministrazione ad interim nel Kosovo sull’istituzione di uno spazio aereo comune europeo, che modifica l’allegato I dell’accordo (2009/243/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la decisione 2006/682/CE del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, del 9 giugno 2006, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo1, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (ECAA)2,

visto l’accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo3 (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 3,

L’accordo è stato firmato il 9 giugno 2006.

L’articolo 18 dell’accordo istituisce un comitato misto demandato a gestire l’accordo e ad assicurarne la corretta attuazione.

Successivamente alla firma dell’accordo è stata adottata una nuova normativa comunitaria rilevante ai fini della sua applicazione.

L’articolo 17, paragrafo 3, lettera a), dell’accordo impone al comitato misto di adottare decisioni che modifichino l’allegato I dell’accordo.

L’articolo 2, paragrafo 2, della decisione del Consiglio in relazione all’accordo stabilisce che la posizione della Comunità per quanto concerne l’adozione di decisioni da parte del comitato misto che estendono semplicemente gli atti legislativi comunitari ai partner ECAA è adottata dalla Commissione,

DECIDE:

Art. unico

La posizione della Comunità europea nel comitato misto ECAA istituito dall’articolo 18 dell’accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, l’Islanda, il Montenegro, la Norvegia, la Romania, la Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l’amministrazione ad interim nel Kosovo sull’istituzione di uno spazio aereo comune europeo, per quanto riguarda la modifica dell’allegato I dell’accordo, si basa sull’allegato della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2009. Per la Commissione Antonio Tajani Vicepresidente