DECISIONE DEL CONSIGLIO del 30 marzo 2009 relativo alla conclusione di un accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra la Comunità europea e il Canada (2009/469/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, e l’articolo 133, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
La Commissione ha negoziato, per conto della Comunità, un accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile con il Canada, in conformità della decisione del Consiglio del 21 aprile 2004 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati.
È necessario firmare l’accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva.
Gli Stati membri dovrebbero prendere tutti i provvedimenti necessari per assicurare che i loro accordi bilaterali con il Canada aventi lo stesso oggetto si estinguano alla data dell’entrata in vigore dell’accordo,
DECIDE:
Art. 1
La firma dell’accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra la Comunità europea e il Canada è approvata a nome della Comunità europea, con riserva della conclusione di tale accordo mediante decisione del Consiglio. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 2009. Per il Consiglio Il presidente I. LANGER