DECISIONE DEL CONSIGLIO del 6 aprile 2009 sull'adesione della Comunità europea alla convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e al protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001 (2009/370/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
La Comunità si sta adoperando per creare uno spazio giudiziario comune basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.
La convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali (di seguito «la convenzione di Città del Capo») e il protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico (di seguito «il protocollo aeronautico»), adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001, contribuiscono utilmente a regolamentare a livello internazionale i rispettivi settori. È pertanto auspicabile che si applichino quanto prima le disposizioni dei due strumenti relative alle materie rientranti nell'ambito di competenza esclusiva della Comunità.
La Commissione ha negoziato la convenzione di Città del Capo e il protocollo aeronautico a nome della Comunità, per le parti di competenza esclusiva della Comunità.
Le organizzazioni regionali di integrazione economica competenti in determinate materie disciplinate dalla convenzione di Città del Capo e dal protocollo aeronautico possono aderire alla convenzione e al protocollo dopo la loro entrata in vigore.
Alcune delle materie disciplinate dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale2, dal regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure d'insolvenza3, e dal regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)4, sono altresì disciplinate dal dalla convenzione di Città del Capo e dal protocollo aeronautico.
La Comunità ha competenza esclusiva in alcune materie regolate dalla convenzione di Città del Capo e dal protocollo aeronautico, mentre gli Stati membri sono competenti in altre materie disciplinate anch’esse da questi due strumenti.
È opportuno pertanto che la Comunità aderisca alla convenzione di Città del Capo e al protocollo aeronautico.
Ai sensi dell'articolo 48 della convenzione di Città del Capo e dell'articolo XXVII del protocollo aeronautico, al momento dell'adesione un’organizzazione regionale di integrazione economica presenta una dichiarazione nella quale indica le materie regolate dalla convenzione e dal protocollo per le quali i suoi Stati membri le hanno delegato la propria competenza. Al momento dell'adesione ai due strumenti è opportuno di conseguenza che la Comunità presenti una dichiarazione di questo tipo.
L'articolo 55 della convenzione di Città del Capo prevede che uno Stato contraente possa dichiarare che non applicherà l’articolo 13 o l’articolo 43, o entrambi, in tutto o in parte. Al momento dell'adesione alla suddetta convenzione è opportuno che la Comunità presenti una dichiarazione di questo tipo.
Gli articoli X, XI e XII del protocollo aeronautico si applicano solo qualora uno Stato contraente abbia reso una dichiarazione in tal senso in applicazione dell'articolo XXX del suddetto protocollo, e alle condizioni stabilite da detta dichiarazione. Al momento dell'adesione al protocollo aeronautico è opportuno che la Comunità dichiari che non applicherà l'articolo XII e che non renderà alcuna dichiarazione ai sensi dell'articolo XXX, paragrafi 2 e 3. Non sarà pregiudicata la competenza degli Stati membri per quanto riguarda le norme di diritto sostanziale in materia di insolvenza.
L'applicazione dell'articolo VIII del protocollo aeronautico sulla scelta della legge applicabile dipende anch'essa da una dichiarazione che un qualsiasi Stato contraente può rendere in virtù dell'articolo XXX, paragrafo 1. Al momento dell'adesione al protocollo aeronautico è opportuno che la Comunità dichiari che non applicherà l'articolo VIII.
Il Regno Unito resterà soggetto alla convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali5 fino a quando sarà soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 593/2008. Si presume che il Regno Unito, se aderirà al protocollo aeronautico prima di allora, al momento dell'adesione presenterà una dichiarazione ai sensi dell'articolo XXX, paragrafo 1, che non pregiudicherà l'applicazione delle disposizioni del richiamato regolamento.
Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non ne è vincolata né é soggetta alla sua applicazione,
DECIDE:
Art. 1
1. Sono approvati, a nome della Comunità europea, la convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali (di seguito «la convenzione di Città del Capo») e il protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico (di seguito «il protocollo aeronautico»), adottati congiuntamente a Città del Capo il 16 novembre 2001. I testi della convenzione di Città del Capo e del protocollo aeronautico sono allegati alla presente decisione.
2. Nella presente decisione per «Stato membro» si intendono tutti gli Stati membri, salvo la Danimarca.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare, a nome della Comunità, gli strumenti di cui all'articolo 47, paragrafo 4, della convenzione di Città del Capo e all'articolo XXVI, paragrafo 4, del protocollo aeronautico.
Art. 3
1. Al momento dell'adesione alla convenzione di Città del Capo, la Comunità presenterà le dichiarazioni di cui al punto I degli allegati I e II.
2. Al momento dell'adesione al protocollo aeronautico, la Comunità presenterà le dichiarazioni di cui ai punti II degli allegati I e II.
Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 2009. Per il Consiglio Il presidente J. POSPÍŠIL