DECISIONE DEL CONSIGLIO del 6 aprile 2009 relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (2009/479/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, punto 2, lettera b), punto i), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
Il regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio1 ha modificato il regolamento (CE) n. 539/20012 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne (elenco negativo) e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (elenco positivo), disponendo fra l’altro il trasferimento delle Barbados dal primo al secondo elenco. Il regolamento (CE) n. 1932/2006 dispone, inoltre, che le esenzioni sono d’applicazione soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull’esenzione dal visto che deve essere concluso tra la Comunità europea e le Barbados.
Con decisione del 5 giugno 2008, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata.
I negoziati sull’accordo, avviati il 7 luglio 2008, si sono conclusi il 16 ottobre 2008.
È opportuno firmare l’accordo siglato il 12 novembre 2008 a Bruxelles e approvare le dichiarazioni accluse. È opportuno applicare l’accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.
Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l’articolo 4 del detto protocollo, tali Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione,
DECIDE:
Art. 1
La firma dell’accordo tra la Comunità europea e le Barbados in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («l’accordo») è approvato a nome della Comunità, con riserva della conclusione di tale accordo. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome della Comunità.
Art. 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
Art. 4
A decorrere dalla data della firma3, l’accordo è applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 2009. Per il Consiglio Il presidente J. POSPÍŠIL