DECISIONE DEL CONSIGLIO del 5 maggio 2009 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra (2009/850/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 57, paragrafo 2, 133 e 181, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per accordi di partenariato economico con i paesi ACP.
I negoziati relativi a un accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico interinale (in prosieguo «accordo interinale in vista di un APE») si sono conclusi e l'accordo interinale in vista di un APE tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra (Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland e Mozambico), è stato siglato il 23 novembre 2007 e, per quanto riguarda la Namibia, il 12 dicembre 2007.
L'articolo 105, paragrafo 4, dell'accordo interinale in vista di un APE ne prevede l'applicazione a titolo provvisorio in attesa dell'entrata in vigore.
L'accordo interinale in vista di un APE dovrebbe essere firmato a nome della Comunità e applicato, per quanto riguarda gli elementi di competenza comunitaria, su base provvisoria, con riserva della sua successiva conclusione,
DECIDE:
Art. 1
È approvata la firma, a nome della Comunità, dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione del detto accordo interinale in vista di un APE. Il testo dell'accordo interinale in vista di un APE è accluso alla presente decisione.
Art. 2
La posizione che dev'essere adottata dalla Comunità in sede di Consiglio congiunto degli Stati della SADC aderenti all'APE e della CE e in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo degli Stati della SADC aderenti all'APE e della CE è stabilita dal Consiglio sulla base di una proposta della Commissione conformemente alle corrispondenti disposizioni del trattato.
Art. 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo interinale in vista di un APE a nome della Comunità europea, con riserva della sua conclusione.
Art. 4
Per quanto riguarda gli elementi di competenza comunitaria, l'accordo interinale in vista di un APE è applicato a titolo provvisorio secondo quanto disposto dal suo articolo 105, paragrafo 4, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie alla sua conclusione. La Commissione pubblicherà un avviso concernente la data di applicazione a titolo provvisorio.
Fatto a Bruxelles, 5 maggio 2009 Per il Consiglio Il presidente M. KALOUSEK