Decisione della Commissione dell’11 maggio 2009 recante fissazione degli importi messi a disposizione del FEASR e degli importi disponibili per le spese del FEAGA ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 378/2007, (CE) n. 479/2008 e (CE) n. 73/2009 (2009/379/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune1, in particolare l’articolo 12, paragrafi 2 e 3,
Alcuni importi messi a disposizione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per gli esercizi finanziari dal 2007 al 2013 sono fissati nell’allegato della decisione 2006/410/CE della Commissione, del 24 maggio 2006, recante fissazione degli importi messi a disposizione del FEASR e degli importi disponibili per le spese del FEAGA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 143 quinquies e 143 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio2.
Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori3, è stato abrogato e sostituito, a decorrere dal 1o gennaio 2009, dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/20034.
L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 73/2009 introduce un aumento dei tassi della modulazione obbligatoria. In conformità dell’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti5, l’aumento dei tassi della modulazione obbligatoria deve essere detratto dal tasso di modulazione volontaria.
Pertanto, gli importi da mettere a disposizione del FEASR a titolo della modulazione volontaria e obbligatoria sono cambiati.
Per ragioni di chiarezza la decisione 2006/410/CE deve essere abrogata e sostituita da un nuovo testo,
DECIDE:
Art. 1
Gli importi messi a disposizione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per gli esercizi finanziari dal 2007 al 2013, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 143 quinquies del regolamento (CE) n. 1782/2003, dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007, dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio6, dell’articolo 9, paragrafo 1, dell’articolo 10, paragrafo 3, e degli articoli 134 e 135 del regolamento (CE) n. 73/2009, nonché il saldo netto disponibile per le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), sono fissati nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La decisione 2006/410/CE è abrogata.
Fatto a Bruxelles, il 11 maggio 2009. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione