Decisione del Consiglio del 18 maggio 2009 che stabilisce la posizione da adottare, a nome della Comunità, nel Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 (2009/393/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 è stata conclusa dalla Comunità con la decisione 96/88/CE del Consiglio1 ed è stata regolarmente prorogata per successivi periodi di due anni. Prorogata da ultimo con decisione del Consiglio internazionale dei cereali nel giugno 2007, la convenzione rimane in vigore fino al 30 giugno 2009. Un’ulteriore proroga è nell’interesse della Comunità. È pertanto opportuno che la Commissione, che rappresenta la Comunità nella convenzione sul commercio dei cereali, sia autorizzata a votare a favore della proroga,
DECIDE:
Art. unico
La posizione della Comunità nel Consiglio internazionale dei cereali consiste nel votare a favore della proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 per un ulteriore periodo massimo di due anni.
La Commissione è autorizzata ad esprimere tale posizione in seno al Consiglio internazionale dei cereali.
Fatto a Bruxelles, 18 maggio 2009. Per il Consiglio Il presidente J. Kohout