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Decisione della Commissione del 26 maggio 2009 recante approvazione, a nome della Comunità europea, di alcune modifiche dell’allegato V dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/397/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale1, in particolare l’articolo 4, terzo comma,

L’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (nel prosieguo «l’accordo») prevede la possibilità di riconoscere l’equivalenza delle misure sanitarie dopo che la parte esportatrice ha obiettivamente dimostrato che le sue misure sono conformi al livello di protezione appropriato stabilito dalla parte importatrice. L’accordo è stato approvato, a nome della Comunità europea, con la decisione 1999/201/CE, Euratom.

L’equivalenza è stata stabilita e conclusa con il Canada per quanto riguarda le misure di sanità pubblica relative ai prodotti della pesca. L’equivalenza è stata conclusa su base reciproca.

Nella sua riunione del 5 e 6 ottobre 2006 il comitato di gestione misto istituito a seguito dell’accordo (‘il comitato di gestione misto’) ha emesso una raccomandazione relativa alla determinazione dell’equivalenza delle norme di igiene per i prodotti della pesca. Ad essa si è aggiunta una raccomandazione specifica riguardante l’equivalenza dei criteri microbiologici applicabili ai prodotti della pesca, formulata nella riunione del comitato di gestione misto tenutasi il 3 e 4 ottobre 2007.

Nella sua riunione del 5 e 6 ottobre 2006 il comitato di gestione misto ha emesso una raccomandazione circa la fissazione di norme applicabili all’importazione nella Comunità europea di pesce catturato nell’ambito di una licenza di pesca ricreativa canadese. In questa stessa riunione, il comitato di gestione misto ha emesso una raccomandazione relativa al pesce fresco per aggiornare la base giuridica degli standard comunitari e canadesi.

Nella sua riunione del 5 e 6 ottobre 2006 il comitato di gestione misto ha emesso una raccomandazione relativa alla carne macinata e per aggiornare la base giuridica degli standard comunitari.

Nella sua riunione del 3 e 4 ottobre 2007 il comitato di gestione misto ha emesso una raccomandazione relativa alla determinazione dell’equivalenza delle prescrizioni in materia di ispezione post-mortem del pollame applicabili alle carni di pollame.

Nella sua riunione del 27 e 28 aprile 2005 il comitato di gestione misto ha emesso una raccomandazione che prevede la possibilità di importare dal Canada molluschi bivalvi vivi che non hanno ancora raggiunto la taglia commerciale e sono destinati al magazzinaggio acquatico, alla stabulazione o alla depurazione da effettuare nella Comunità conformemente alla normativa comunitaria.

In seguito a tali raccomandazioni, è opportuno modificare le parti corrispondenti dell’allegato V dell’accordo.

In base all’articolo 16, paragrafo 3, dell’accordo, le modifiche degli allegati sono decise mediante scambio di note fra le parti.

Di conseguenza, le modifiche raccomandate dell’allegato V dell’accordo devono essere approvate a nome della Comunità.

La decisione C(2008) 2633 della Commissione, del 19 giugno 2008, non pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ha introdotto alcune modifiche dell’allegato V dell’accordo.

È necessario procedere ad alcuni adattamenti di natura diplomatica del testo delle lettere figuranti nell’allegato della decisione C(2008) 2633. Per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare quest’ultima e sostituirla con la presente decisione.

Le misure previste in questa decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE:

Art. 1

Secondo le raccomandazioni emesse dal comitato di gestione misto istituito dall’articolo 16, paragrafo 1, dell’accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, sono approvate, a nome della Comunità, le modifiche dell’allegato V del suddetto accordo.

Il testo dello scambio di lettere tra la Comunità europea e il governo del Canada, che contiene le modifiche dell’allegato V dell’accordo, è allegato alla presente decisione.

Art. 2

Il Direttore generale per la salute e i consumatori è autorizzato a firmare, a nome della Comunità, la lettera della Comunità europea.

Art. 3

La presente decisione abroga e sostituisce la decisione C (2008) 2633.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2009 Per la Commissione Androulla Vassiliou Membro della Commissione