Decisione del Consiglio del 28 maggio 2009 recante pubblicazione in forma consolidata del testo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 come modificata a decorrere da tale data (2009/477/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 19751 è stata approvata a nome della Comunità europea con il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio2 ed è entrata in vigore nella Comunità il 20 giugno 19833.
Il sistema TIR consente il trasporto di merci nell'ambito di un regime di transito internazionale con un intervento minimo da parte delle amministrazioni doganali durante il tragitto e fornisce, attraverso la sua catena di garanzia internazionale, un accesso relativamente semplice alle garanzie richieste.
Dal 1975 sono state apportate, in diverse fasi, varie modifiche alla convenzione TIR, adottate secondo la procedura di cui agli articoli 59 e 60 della stessa convenzione. Tali modifiche introdotte in diverse fasi erano intese a rendere il regime TIR più sicuro e ad adeguarlo all'evoluzione del contesto dei trasporti e delle dogane.
Le modifiche apportate nella prima fase sono entrate in vigore nel febbraio 1999 e hanno introdotto l'allegato 9 della convenzione. Tale allegato fissa le condizioni e i requisiti minimi per l'accesso al regime TIR. Esso concede l'accesso al regime TIR soltanto agli operatori del trasporto autorizzati e alle associazioni garanti nazionali abilitate. Queste disposizioni forniscono alle amministrazioni nazionali uno strumento per controllare e monitorare in modo completo i principali utenti del regime TIR.
Allo stesso tempo è stata istituita la commissione esecutiva TIR. Questo organo, che comprende esperti TIR, è incaricato di sovrintendere all'applicazione della convenzione e, se necessario, di agevolare la risoluzione delle controversie fra le Parti contraenti, le associazioni, le compagnie assicurative e le organizzazioni internazionali interessate dal regime TIR.
Le modifiche apportate nella seconda fase sono entrate in vigore nel maggio 2002 e hanno rafforzato il regime TIR definendo in modo più preciso funzioni e competenze dell'organizzazione internazionale responsabile del funzionamento e dell'organizzazione del sistema TIR. Sono state definite le relazioni tra tale organizzazione, le associazioni che ne sono membri e il comitato amministrativo della convenzione TIR.
Inoltre, le modifiche apportate nella seconda fase hanno altresì introdotto nuove disposizioni sulla costruzione di alcuni tipi di veicoli stradali. Queste modifiche sono state chieste dal settore dei trasporti e consentono di utilizzare veicoli o container con teloni scorrevoli per i trasporti TIR.
Al fine di controllare più efficacemente il sistema TIR e salvaguardare il funzionamento del regime TIR, sono state introdotte disposizioni relative ad un sistema elettronico (il sistema SafeTIR) che informa l'organizzazione internazionale responsabile dell'organizzazione e del funzionamento della catena di garanzia viene informata dei carnet TIR presentati agli uffici doganali di destinazione. Il sistema SafeTIR è stato introdotto come allegato 10 della convenzione TIR ed è entrato in vigore nell'agosto 2006.
Ogniqualvolta si è rivelato necessario, sono state apportate altre modifiche alla convenzione TIR. È stato modificato il formato del carnet TIR, in modo da semplificarne l'utilizzazione e assicurare che esso comprenda tutti i dati necessari per il trasporto TIR. A certe condizioni è possibile allegare al carnet TIR le distinte di carico anche quando vi sarebbe spazio sufficiente sul manifesto per inserire i dati relativi a tutte le merci trasportate. È stata anche introdotta una procedura per i casi in cui una parte del trasporto TIR non può essere effettuata su strada o non rientra nel sistema TIR.
Ai fini della trasparenza tali modifiche della convenzione, che sono vincolanti per le istituzioni della Comunità e gli Stati membri, dovrebbero essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale per informazione e si dovrebbe disporre la pubblicazione delle future modifiche.
Poiché le modifiche da apportare sono numerose, per ragioni di chiarezza occorre che tutte le modifiche adottate secondo la procedura di cui agli articoli 59 e 60 della convenzione fino alla fine del 2008 siano pubblicate in forma consolidata e figurino in un allegato della presente decisione,
DECIDE:
Art. 1
Il testo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 come modificato a decorrere da tale data sino alla fine del 2008 è pubblicato per informazione in forma consolidata nell'allegato della presente decisione. Le future modifiche della convenzione sono pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea indicandone la data di entrata in vigore.
Art. 2
La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 2009. Per il Consiglio Il presidente V. Tošovský