Decisione ATALANTA/5/2009 del Comitato politico e di sicurezza del 10 giugno 2009 che modifica la decisione ATALANTA/2/2009 del Comitato politico e di sicurezza relativa all’accettazione dei contributi di Stati terzi all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e la decisione ATALANTA/3/2009 del Comitato politico e di sicurezza relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) (2009/446/PESC)
Testo vigente
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato dell’Unione europea, in particolare l’articolo 25, terzo comma,
vista l’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia1, in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, sulla partecipazione di Stati terzi,
viste la decisione ATALANTA/2/2009 del Comitato politico e di sicurezza, del 21 aprile 2009, relativa all’accettazione dei contributi di Stati terzi all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)2 e la decisione ATALANTA/3/2009 del Comitato politico e di sicurezza, del 21 aprile 2009, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta)3, e il relativo addendum4,
Il comandante dell’operazione dell’UE ha tenuto conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi il 17 novembre 2008, il 16 dicembre 2008 e il 19 marzo 2009.
A seguito delle raccomandazioni del comandante dell’operazione dell’UE e del Comitato militare dell’Unione europea relative al contributo della Croazia, il contributo della Croazia dovrebbe essere accettato.
A norma dell’articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa,
DECIDE:
Art. 1
L’articolo 1 della decisione Atalanta/2/2009 del Comitato politico e di sicurezza è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Contributi di Stati terzi A seguito delle conferenze sulla costituzione della forza e sugli effettivi, i contributi della Norvegia e della Croazia sono accettati per l’operazione militare dell’UE volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta).».
Art. 2
L’allegato della decisione Atalanta/3/2009 del Comitato politico e di sicurezza è così modificato:
Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 2009. Per il Comitato politico e di sicurezza Il presidente I. Šrámek