Decisione della Commissione del 22 giugno 2009 relativa a un contributo finanziario della Comunità al fondo fiduciario 911100MTF/INT/003/CEE (TFEU 970089129) a favore della lotta contro l’afta epizootica all’esterno della Comunità (2009/492/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario1, in particolare l’articolo 13,
La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni veterinarie specifiche. Fra queste azioni va inclusa la lotta contro l’afta epizootica. Detta decisione stabilisce che ogni azione decisa dalla Comunità a favore della lotta contro l’afta epizootica all’esterno della Comunità, in particolare al fine di proteggere zone a rischio all’interno della Comunità, può beneficiare di un contributo finanziario comunitario.
A seguito delle grandi epidemie di afta epizootica verificatesi alla fine degli anni ′50 sia all’interno della Comunità che nei paesi limitrofi, venne istituita la commissione europea per la lotta contro l’afta epizootica (EUFMD) nel quadro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO).
Negli anni ′60, a causa dei crescenti rischi di introduzione in Europa di ceppi esotici di afta epizootica, venne chiesto ai paesi membri della EUFMD di istituire un fondo fiduciario per misure d’emergenza da attuare nei Balcani, principale via di introduzione della malattia. Successivamente detto fondo è stato suddiviso nel fondo fiduciario 911100/MTF/003/CEE, finanziato dai paesi membri che erano contemporaneamente Stati membri della Comunità, e nel fondo fiduciario 909700/MTF/004/MUL, finanziato dai paesi membri della EUFMD che in quel momento non erano Stati membri della Comunità o non lo sono tuttora.
Come disposto dall’articolo 4 della direttiva 90/423/CEE del Consiglio2, la vaccinazione profilattica contro l’afta epizootica è cessata nel 1991 in tutta la Comunità.
La direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica3 ha riconfermato il divieto della vaccinazione profilattica pur prevedendo la possibilità di ricorso alla vaccinazione d’emergenza contro l’afta epizootica.
Una serie di focolai di afta epizootica segnalati dal 1992, in particolare in zone della Comunità confinanti con paesi terzi in cui la malattia è endemica, e una grave epidemia verificatasi in alcuni Stati membri nel 2001 dimostrano la necessità di un elevato livello di sensibilizzazione e di preparazione alla malattia nonché di una collaborazione a livello internazionale.
Negli ultimi anni sono stati inoltre segnalati focolai e, in alcuni casi, gravi epidemie nei paesi terzi confinanti con gli Stati membri, che possono costituire un pericolo per lo stato sanitario del bestiame comunitario suscettibile all’infezione.
Data l’apparizione di nuovi topotipi virali e visto il deterioramento regionale delle misure di lotta, la Comunità, in stretta cooperazione con la EUFMD e facendo ricorso al fondo fiduciario 911100/MTF/003/CEE, ha sovvenzionato campagne di vaccinazione d’emergenza in Turchia e in Transcaucasia.
Il 29 aprile 2003 la Comunità europea e le Nazioni Unite hanno firmato un accordo quadro finanziario e amministrativo che ha creato un ambiente favorevole all’accordo tra la Commissione delle Comunità europee e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura firmato il 17 luglio 2003.
In conformità della decisione 2005/436/CE della Commissione, del 13 giugno 2005, relativa alla cooperazione della Comunità con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura per quanto riguarda le attività della Commissione europea per il controllo dell’afta epizootica4, la Commissione ha concluso «l’accordo attuativo MTF/INT/003/CEE911100 (TFEU970089129) relativo alle attività permanenti finanziate dalla CE svolte dalla commissione europea per la lotta contro l’afta epizootica della FAO», firmato il 1o settembre 2005 e in vigore dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2008.
È opportuno rinnovare l’accordo attuativo e fissare il contributo della Comunità al fondo fiduciario 911100MTF/INT/003/CEE.
Visti i successivi allargamenti dell’Unione europea avvenuti nel 2004 e 2007, occorre fissare il contributo comunitario a un livello massimo di 8000000 di EUR per un periodo di quattro anni. Le risorse del fondo fiduciario per il 2009 devono risultare dal saldo delle sue disponibilità al 31 dicembre 2008 e da un contributo comunitario tale da giungere all’equivalente in USD di 2000000 di EUR. Successivamente, la copertura delle spese sarà garantita mediante trasferimenti annui.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
DECIDE:
Art. 1
1. Il saldo del fondo fiduciario 911100MTF/INT/003/CEE (TFEU 970089129) («fondo fiduciario») al 31 dicembre 2008 è fissato a 677855 EUR.
2. Il contributo finanziario della Comunità al fondo fiduciario è fissato a un massimo di 8000000 di EUR per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1o gennaio 2009.
3. La prima rata dell’importo di cui al paragrafo 2 per il 2009 è costituita da:
a) il saldo di cui al paragrafo 1; e
b) un contributo comunitario dell’importo necessario per giungere a un importo totale del fondo fiduciario pari all’equivalente in USD di 2000000 di EUR.
4. Le spese sostenute dal fondo fiduciario negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 sono finanziate mediante contributi comunitari annui pagabili rispettivamente nel 2010, 2011, 2012 e 2013. Tuttavia, il pagamento di tali contributi dipenderà dalla disponibilità di risorse nel bilancio della Comunità.
5. I contributi comunitari annui di cui al paragrafo 4 sono basati sulla relazione finanziaria presentata dalla EUFMD alla sessione annuale del comitato esecutivo oppure alla sessione generale biennale della EUFMD, relazione corredata da una documentazione dettagliata conformemente alle norme dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO).
Art. 2
1. La Commissione europea e la FAO concludono un accordo attuativo sull’utilizzazione e sul funzionamento del fondo fiduciario per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1o gennaio 2009.
2. Il fondo fiduciario è gestito congiuntamente dalla Commissione europea e dalla EUFMD in conformità dell’accordo attuativo di cui al paragrafo 1.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2009. Per la Commissione Androulla Vassiliou Membro della Commissione