DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 giugno 2009 relativa all'applicazione provvisoria e alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza (2009/556/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 3, prima frase,
Il 28 marzo 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare dei negoziati con la Confederazione svizzera al fine di negoziare un accordo recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 21 novembre 1990 riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci1 («l'accordo del 1990»).
La Commissione e la Confederazione svizzera hanno negoziato una modifica dell'accordo del 1990, che consiste tra l'altro nell'estenderne il campo di applicazione alle misure doganali di sicurezza. opportuno inserire il contenuto dell'accordo originale in un nuovo accordo consolidato.
È opportuno approvare il nuovo accordo consolidato.
In attesa dell'espletamento delle procedure interne delle parti contraenti, il nuovo accordo consolidato dovrebbe essere applicato provvisoriamente a decorrere dal 1o luglio 2009, data alla quale diventano applicabili le misure doganali di sicurezza introdotte, rispettivamente, nel 2005 e nel 2006 dalle modifiche del codice doganale comunitario2 e delle relative disposizioni d'applicazione3.
La Comunità dovrebbe essere rappresentata nel comitato misto istituito dal nuovo accordo consolidato e dovrebbero essere stabilite le procedure interne necessarie al corretto funzionamento dell'accordo,
DECIDE:
Art. 1
È approvato, a nome della Comunità, l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a notificare alle autorità della Confederazione svizzera che sono state espletate le procedure da parte della Comunità per l'approvazione dell'accordo4.
Art. 3
L'accordo è applicato su base provvisoria a decorrere dal 1o luglio 2009 in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione. La Commissione è autorizzata a stabilire una data successiva per l'applicazione provvisoria dell'accordo, a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, dello stesso.
Art. 4
La Commissione, assistita da rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto istituito dall'articolo 19 dell'accordo.
Art. 5
La posizione che la Comunità deve adottare nel comitato misto è decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. La posizione della Comunità sulle questioni per le quali il comitato misto detiene potere decisionale in virtù dell'articolo 19, paragrafi 4 e 5, nonché dell'articolo 21, paragrafo 2, dell'accordo, qualora sia relativa a modifiche degli allegati I e II dell'accordo, è decisa dalla Commissione.
Art. 6
Al fine di assicurare l'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 4, dell'accordo, la Commissione notifica alla Confederazione svizzera l'adozione degli atti comunitari che costituiscono uno sviluppo del diritto comunitario contemplato nel capitolo III e negli allegati I e II dell'accordo. La Commissione è autorizzata ad adottare le misure necessarie di cui agli articoli 22 e 29 dell'accordo per garantire l'equivalenza delle misure doganali di sicurezza delle parti contraenti. Se, alla data dell'applicazione della normativa comunitaria in questione, il comitato misto non si è pronunciato in merito a una modifica dell'accordo e l'applicazione provvisoria delle nuove disposizioni non è possibile, la Commissione notifica alla Confederazione svizzera la sospensione del capitolo III dell'accordo in conformità all'articolo 29, paragrafo 2, dello stesso.
Art. 7
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2009. Per il Consiglio Il presidente L. MIKO