diritto.io

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (2012/196/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 181, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per la conclusione di accordi di partenariato economico con gli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).

Il 28 novembre 2007 si sono conclusi i negoziati per un accordo istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico («APE interinale») con Seychelles, Zambia e Zimbabwe. L'APE interinale è stato siglato il 4 dicembre 2007 con Mauritius e l'11 dicembre 2007 con Comore e Madagascar.

L'articolo 62, paragrafo 4, dell'APE interinale prevede l'applicazione a titolo provvisorio di quest'ultimo in attesa della sua entrata in vigore.

È opportuno che l'APE interinale sia firmato a nome della Comunità e applicato, per quanto riguarda gli elementi che rientrano nella competenza della Comunità, a titolo provvisorio, con riserva della sua successiva conclusione,

DECIDE:

Art. 1

La firma dell'accordo istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati partner dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, è approvata a nome della Comunità, con riserva di una decisione del Consiglio relativa alla conclusione di detto accordo di partenariato economico. Il testo dell'APE interinale è accluso alla presente decisione.

Art. 2

1. Ai fini dell’articolo 64, paragrafo 3, dell’APE interinale, la delegazione della parte CE nel comitato APE è composta dai membri del Consiglio e da rappresentanti della Commissione. La Commissione e la presidenza del Consiglio esercitano la presidenza congiunta.

2. La posizione che la Comunità deve assumere nel comitato APE è determinata dal Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione, in conformità alle corrispondenti disposizioni del trattato.

Art. 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'APE interinale a nome della Comunità europea, con riserva della sua conclusione.

Art. 4

Per quanto riguarda gli elementi che rientrano nella competenza della Comunità, l'APE interinale è applicato su base provvisoria secondo quanto disposto dal suo articolo 62, paragrafo 4, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione. La Commissione pubblica un avviso concernente la data di applicazione a titolo provvisorio.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2009 Per il Consiglio Il presidente E. ERLANDSSON