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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (2009/729/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

Il 12 giugno 2002 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per accordi di partenariato economico con i paesi ACP.

Il 23 novembre 2007 si sono conclusi i negoziati per un accordo di partenariato interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico («APE interinale») con Papua Nuova Guinea e Repubblica delle Isole Figi.

L'articolo 76, paragrafo 3, dell'APE interinale prevede l'applicazione provvisoria di quest'ultimo in attesa della sua entrata in vigore.

È opportuno firmare l'APE interinale a nome della Comunità ed applicarlo a titolo provvisorio, con riserva della sua successiva conclusione,

DECIDE:

Art. 1

La firma dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di detto APE. Il testo dell'APE interinale è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'APE interinale a nome della Comunità europea, con riserva della sua conclusione.

Art. 3

In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione, l'APE interinale è applicato su base provvisoria a norma dell' articolo 76, paragrafo 3 di quest'ultimo. La Commissione pubblicherà un avviso concernente la data di applicazione a titolo provvisorio.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009. Per il Consiglio Il presidente E. ERLANDSSON