DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 luglio 2009 relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra (2011/188/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
In attesa dell’entrata in vigore dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1998, occorre approvare, a nome della Comunità europea, l’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, firmato a Bruxelles il 10 novembre 1999.
È opportuno modificare l’articolo 31 di tale accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali, al fine di tener conto delle nuove lingue ufficiali della Comunità dalla firma dell’accordo, mediante lo scambio di lettere tra la Comunità europea e il Turkmenistan recante modifica dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, per quanto riguarda le versioni linguistiche facenti fede,
DECIDE:
Art. 1
Sono approvati a nome della Comunità europea l’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, insieme con gli allegati, il protocollo e le dichiarazioni ad esso relativi e lo scambio di lettere tra la Comunità europea e il Turkmenistan recante modifica dell’accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Turkmenistan, dall’altra, per quanto riguarda le versioni linguistiche facenti fede, che modifica l’articolo 31 di tale accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali. I testi suddetti sono acclusi alla presente decisione.
Art. 2
II presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare lo scambio di lettere a nome della Comunità europea.
Art. 3
II presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all’articolo 32 dell’accordo interinale a nome della Comunità europea.
Art. 4
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2009. Per il Consiglio Il presidente C. BILDT