Decisione del Consiglio del 27 luglio 2009 relativa alla firma, a nome della Comunità, della convenzione fra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall’altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (2010/491/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 66 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
Ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea1, i paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen partecipano a tale Agenzia. Le modalità della loro partecipazione vanno definite in accordi ulteriori da concludersi fra la Comunità e tali paesi.
In seguito all’autorizzazione concessa alla Commissione l’11 marzo 2008, sono stati conclusi i negoziati con la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein per una convenzione recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea.
Con riserva della sua eventuale conclusione in una data successiva, è opportuno firmare la convenzione siglata il 19 gennaio 2009 e le dichiarazioni congiunte accluse.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è vincolata da essa o tenuta ad applicarla. Poiché la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen in forza delle disposizioni del titolo IV della parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell’articolo 5 di detto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen2. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, e non è vincolato da essa o tenuto ad applicarla.
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen3. L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolata da essa o tenuta ad applicarla,
DECIDE:
Art. 1
La firma della convenzione fra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall’altra, recante le modalità di partecipazione di tali Stati all’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, e delle dichiarazioni congiunte ad essa accluse, è approvata a nome della Comunità, con riserva della conclusione della convenzione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare la convenzione, a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2009. Per il Consiglio Il presidente C. Bildt