Decisione 2009/569/PESC del Consiglio del 27 luglio 2009 a sostegno delle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 1,
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia dell'UE»), che nel capitolo III contiene un elenco di misure per combattere tale proliferazione.
La strategia dell'UE sottolinea il ruolo cruciale della convenzione sulle armi chimiche (CWC) e dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) per liberare il mondo dalle armi chimiche. Nell'ambito della strategia dell'UE, quest'ultima si è impegnata ad operare per l'adesione universale ai principali trattati e accordi in materia di disarmo e non proliferazione, tra i quali la CWC. Gli obiettivi della strategia dell'UE sono complementari a quelli perseguiti dall'OPCW, nel contesto della sua responsabilità per l'attuazione della CWC.
Il 22 novembre 2004, il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/797/PESC sul sostegno alle attività svolte dall'OPCW nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa1 e, dopo la sua scadenza, l'azione comune 2005/913/PESC2 e l’azione comune 2007/185/PESC3. Quest’ultima scadrà il 31 luglio 2009.
L'UE deve continuare a fornire tale assistenza intensiva e mirata all'OPCW nel contesto dell'attuazione attiva del capitolo III della strategia dell'UE. Le misure connesse con l'universalizzazione della CWC dovrebbero continuare ad essere adattate e mirate al numero in diminuzione di Stati che non aderiscono alla CWC. Nuove attività dovrebbero integrare quelle già in corso, a sostegno di progetti specifici condotti dall'OPCW e volti ad assicurare la piena attuazione della CWC e a migliorare la cooperazione internazionale nel campo delle attività chimiche.
DECIDE:
Art. 1
1. Al fine di dare applicazione immediata e pratica ad alcuni elementi della strategia dell'UE, l'Unione europea sostiene le attività svolte dall'OPCW con i seguenti obiettivi:
potenziare le capacità degli Stati parte nell’ottemperare agli obblighi previsti dalla Convenzione, e
promuovere l’universalità incoraggiando gli Stati non parte ad aderire alla convenzione.
2.
In tale contesto, i progetti dell’OPCW, corrispondenti alle misure previste dalla strategia dell’UE, sono i seguenti:
Progetto I: Attuazione a livello nazionale, verifica e universalità Attività:
visite bilaterali di assistenza tecnica,
formazione delle autorità doganali sugli aspetti tecnici del regime dei trasferimenti della convenzione,
formazione degli accompagnatori nazionali,
formazione delle autorità nazionali riguardo all’uso di uno strumento elettronico di dichiarazione,
esercitazione sul campo nel quadro delle ispezioni su sfida.
Progetto II: Cooperazione internazionale Attività:
corso di formazione per lo sviluppo di capacità analitiche,
workshop su CWC e sicurezza dei processi chimici.
Progetto III: Seminario — Contributo dell’OPCW alla dimensione internazionale della sicurezza e relative sfide
Progetto IV: Visite dei rappresentanti del Consiglio esecutivo agli impianti di distruzione delle armi chimiche
Progetto V: Seconda sessione del Comitato scientifico consultivo
Progetto VI: Seminario — Contributo dell’OPCW in materia di sicurezza e non proliferazione
Progetto VII: Preparazione degli Stati parte a prevenire e rispondere agli attacchi con sostanze chimiche Attività:
esercizio di simulazione,
workshop regionale sull’articolo X della convenzione.
Progetto VIII: Programma per l’Africa Attività:
visite bilaterali di assistenza tecnica,
attività di sensibilizzazione — Istituzioni accademiche e di formazione — Centro «Kofi Annan»,
formazione delle autorità doganali sugli aspetti tecnici del regime dei trasferimenti della convenzione,
sensibilizzazione degli Stati non parte,
corso di formazione per lo sviluppo di capacità analitiche,
sensibilizzazione dell’industria — workshop su CWC e sicurezza dei processi chimici,
workshop regionale — articolo X e questioni di cooperazione regionale nel settore dell’assistenza e della risposta di emergenza.
Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell'allegato della decisione.
Art. 2
1. La presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/alto rappresentante (SG/AR) per la PESC, è responsabile dell'attuazione della presente decisione. La Commissione è pienamente associata.
2. All'attuazione tecnica del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, provvede il segretariato tecnico dell'OPCW, di seguito denominato «il segretariato tecnico», che esegue i propri compiti sotto la responsabilità della presidenza e sotto il controllo dell’SG/AR. A tal fine l’SG/AR conclude gli accordi necessari con il segretariato tecnico.
3. La presidenza, l'SG/AR e la Commissione si coordinano regolarmente riguardo al progetto, secondo le rispettive competenze.
Art. 3
1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 2110000 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale delle Comunità europee.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con il segretariato tecnico. L'accordo prevede che il segretariato tecnico garantisca la visibilità del contributo dell'UE corrispondente alla sua entità.
4.
La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile a seguito l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell'accordo.
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, l'avviso della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.
Art. 4
La presidenza, assistita dall'SG/AR, riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche elaborate dal segretariato tecnico. Su tali relazioni si basa la valutazione svolta dal Consiglio. La Commissione è pienamente associata e riferisce sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.
Art. 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione scade 18 mesi dopo la conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, esso scade 6 mesi dopo l’entrata in vigore se il predetto accordo di finanziamento non è concluso entro tale termine.
Art. 6
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2009. Per il Consiglio Il presidente C. Bildt