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DECISIONE 2009/597/PESC DEL CONSIGLIO del 27 luglio 2009 relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (operazione Atalanta)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia1 (operazione Atalanta).

L’articolo 10, paragrafo 3, di detta azione comune prevede che le modalità particolareggiate della partecipazione dei paesi terzi devono essere oggetto di un accordo ai sensi dell’articolo 24 del trattato.

A seguito dell’autorizzazione del Consiglio del 13 settembre 2004, la presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio dell’Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia all’operazione Atalanta («l’accordo»).

L’accordo dovrebbe essere firmato, con riserva della sua conclusione.

Le disposizioni dell’accordo dovrebbero applicarsi a titolo provvisorio in attesa dell’entrata in vigore,

DECIDE:

Art. 1

La firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (operazione Atalanta) è approvata a nome dell’Unione europea, con riserva della conclusione dell’accordo. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea, con riserva della sua conclusione.

Art. 3

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2 dell’accordo, l’accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma, in attesa della sua entrata in vigore.

Art. 4

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Art. 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2009. Per il Consiglio Il presidente C. BILDT