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Decisione della Commissione del 19 agosto 2009 che abroga la decisione 2007/424/CE della Commissione recante accettazione degli impegni offerti nel quadro della procedura antidumping concernente le importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia (2009/708/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1 (di seguito: «il regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

previa consultazione del comitato consultivo,

A. MISURE IN VIGORE

Nel giugno 2007 il regolamento (CE) n. 682/2007 del Consiglio2 ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti di granturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia (di seguito: «il prodotto in esame»). Il regolamento (CE) n. 954/20083 ha modificato il regolamento (CE) n. 682/2007 per quanto riguarda il dazio imposto a una società nonché a «tutte le altre società».

Con la decisione 2007/424/CE, del 20 giugno 20074, la Commissione ha accettato gli impegni sui prezzi offerti da due produttori esportatori, vale a dire la Sun Sweet Co., Ltd (di seguito: «Sun Sweet») e la Malee Sampran Public Co., Ltd (di seguito: «Malee»).

B. VIOLAZIONI DELL’IMPEGNO

1. Obblighi previsti dall’impegno

Per quanto riguarda la Sun Sweet, si rileva che nel quadro dell’impegno la società ha accettato di rispettare una serie di obblighi, tra cui, fra gli altri, quello di non rilasciare, entro un anno civile, fatture corrispondenti all’impegno a clienti comunitari cui vende altri prodotti, al fine di ridurre i rischi di compensazioni incrociate.

Inoltre, fatta salva la clausola summenzionata, la società si è impegnata a rinunciare all’opzione di procedere ad alcune vendite alle condizioni dell'impegno e ad altre con pagamento dei dazi antidumping fintantoché non venga raggiunto il limite quantitativo.

La società ha inoltre concordato di non eludere l'impegno mediante, fra le altre cose, la partecipazione a un regime di scambi che comporti un rischio di elusione.

In base alle condizioni dell'impegno, la società è altresì tenuta a fornire periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate, sotto forma di relazioni trimestrali, in merito alle sue vendite del prodotto in esame nella Comunità europea.

Per garantire il rispetto dell'impegno, la società ha altresì accettato di autorizzare visite di verifica nei suoi locali, in modo da permettere di controllare l'accuratezza e la veridicità dei dati trasmessi nelle citate relazioni trimestrali e di raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie dalla Commissione.

L'accettazione dell'impegno da parte della Commissione europea si basa inoltre sulla fiducia, e qualsiasi atto in grado di danneggiare il rapporto di fiducia instaurato con la Commissione europea giustifica la revoca immediata dell'impegno.

La Commissione europea può altresì procedere alla revoca dell'impegno qualora durante il periodo della sua attuazione si produca un cambiamento delle circostanze rispetto a quelle che esistevano al momento dell'accettazione dell'impegno e che sono state rilevanti ai fini della decisione relativa all'accettazione del medesimo.

2. Visita di verifica

In questo contesto, e parallelamente alla visita svolta nel quadro del riesame intermedio parziale limitato alla forma delle misure antidumping avviato il 16 settembre 20085, è stata effettuata una visita di verifica presso la sede della Sun Sweet.

Dalla visita di verifica sono emerse una serie di violazioni dell'impegno.

a) Modifica della configurazione degli scambi

Dalla visita di verifica è emerso che dopo l’imposizione delle misure antidumping la società ha modificato la configurazione degli scambi con la Comunità europea almeno rispetto a un cliente, il quale rappresenta una quota considerevole del giro d'affari della società per il prodotto in esame. Durante il periodo dell'inchiesta iniziale (di seguito: «PI iniziale») la società ha fornito il prodotto in esame esclusivamente a tale cliente, in Germania. Nel 2008 la società ha fornito oltre due terzi delle vendite del prodotto in questione a detto cliente, in Russia.

Una siffatta modifica della configurazione degli scambi incide sull'impegno, in quanto pone un grave rischio di compensazione incrociata; le spedizioni destinate alla Russia possono infatti essere vendute a prezzi artificialmente bassi per compensare il prezzo minimo che deve essere invece rispettato per le vendite effettuate sul mercato della Comunità.

Inoltre è altrettanto importante la conclusione in base alla quale, a causa della modifica della configurazione degli scambi durante l’applicazione dell’impegno, le circostanze attuali sono diverse rispetto a quelle che esistevano al momento dell'accettazione dell'impegno e che sono state rilevanti ai fini della decisione relativa all'accettazione del medesimo. È prassi costante della Commissione non accettare impegni laddove sia troppo elevato il rischio di compensazione incrociata.

b) Vendite del prodotto interessato insieme ad altri prodotti

Dalla verifica è emerso che la società ha violato anche la clausola della compensazione incrociata prevista dall'impegno, avendo rilasciato fatture corrispondenti all'impegno per vendite del prodotto interessato a un cliente all'interno della Comunità al quale erano già stati venduti altri prodotti durante lo stesso anno civile.

c) Vendite al di fuori dell'impegno prima del raggiungimento del massimale quantitativo

Inoltre si è accertato che la società ha venduto il prodotto oggetto dell'impegno ad almeno tre clienti prima del raggiungimento del massimale quantitativo, non rispettando i termini dell'impegno. Su alcune di tali normali fatture commerciali è riportata la frase «merci soggette a impegno precisato dettagliatamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee». Tale frase è ingannevole e può avere causato la mancata raccolta di dazi antidumping relativi a tali importazioni da parte delle autorità doganali.

Inoltre alcune di tali vendite non sono state dichiarate nelle relazioni trimestrali.

d) Numerosi errori nelle relazioni relative all'impegno

Sebbene nel febbraio 2008 la società sia stata avvertita del fatto che le relazioni relative all'impegno non erano corrette, segnatamente riguardo alle quantità, ai tassi di cambio e ai valori di fattura indicati, si è accertato che le relazioni contengono ancora numerosi errori, i quali hanno impedito un controllo efficace dell'impegno.

3. Motivi per la revoca dell'accettazione dell'impegno

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, si traggono le seguenti conclusioni:

Una modifica della configurazione degli scambi successiva all'istituzione delle misure ha determinato un rischio rilevante di compensazione incrociata il quale non consente più alla Commissione di controllare il rispetto dell’impegno. Questa modifica della configurazione degli scambi rappresenta un cambiamento rilevante delle circostanze rispetto a quelle esistenti al momento dell'accettazione dell'impegno.

Siamo di fronte a una violazione della clausola della compensazione incrociata prevista dall'impegno, giacché la società ha venduto sia il prodotto rientrante nell'impegno che altri prodotti al medesimo cliente durante lo stesso anno civile, continuando tuttavia a rilasciare fatture corrispondenti all'impegno per il prodotto rientrante nell'impegno.

Le vendite effettuate a determinati clienti al di fuori dell'impegno prima del raggiungimento del massimale quantitativo costituiscono un'ulteriore violazione dell'impegno.

Inoltre la società ha omesso di presentare relazioni trimestrali complete, esaurienti e corrette in tutti i particolari.

Anche se la verifica non ha accertato vendite al di sotto del prezzo minimo all'importazione, le numerose ulteriori violazioni dell'impegno summenzionate non consentono alla Commissione di controllarne efficacemente il rispetto, pregiudicando così il rapporto di fiducia su cui si fondava l'accettazione dell'impegno.

4. Osservazioni scritte

In relazione alla modifica della configurazione degli scambi e al crescente rischio di elusione degli impegni da essa derivante, la società ha sostenuto di non avere avuto intenzione di violare l'impegno e di non avere modificato la configurazione degli scambi nell'intento di eludere i termini dell'impegno. Inoltre essa ha negato che vi sia stata compensazione incrociata.

Per rispondere a questa argomentazione, va precisato che effettivamente non vi sono prove di una violazione intenzionale dell'impegno relativo ai prezzi. Tuttavia la modifica della configurazione degli scambi costituisce di per se stessa un serio rischio di compensazione incrociata, a prescindere dalla sua motivazione. È prassi ormai consolidata della Commissione non accettare impegni sui prezzi laddove sia troppo elevato il rischio di compensazione incrociata. Di conseguenza una siffatta modificazione, che si produca durante il periodo di applicazione di un impegno, è sufficiente a che la Commissione revochi l'impegno in quanto essa rende impossibile controllare adeguatamente il rispetto dell'impegno, indipendentemente dal fatto che si sia effettivamente prodotta una compensazione incrociata.

Le tesi addotte su questo punto dalla società non modificano pertanto la posizione della Commissione secondo cui la modifica della configurazione degli scambi ha determinato un rischio rilevante di compensazione incrociata.

La società ha affermato inoltre che nel vendere il prodotto in esame insieme ad altri prodotti e nell’effettuare vendite al di fuori delle condizioni previste dall’impegno prima che fosse raggiunto il limite quantitativo essa aveva frainteso le condizioni dell'impegno. Inoltre essa ha sostenuto che tali vendite hanno riguardato solo una quantità limitata di prodotti e che tali pratiche sono cessate immediatamente.

Inoltre la società ha sostenuto che gli errori nelle relazioni previste dall'impegno erano di importanza limitata e dovuti principalmente a errori di battitura che la società ha cercato di correggere nei limiti del possibile durante la visita di verifica. Una revoca dell'impegno vanificherebbe la possibilità della società di migliorare la redazione delle relazioni e di correggere le carenze individuate nel corso della verifica. La società sostiene inoltre che la Commissione le avrebbe inviato trimestralmente delle e-mail per confermare che non erano stati riscontrati errori nella versione della relazione inviata in formato elettronico e sottolinea che la clausola principale dell’impegno, ovvero il rispetto del prezzo minimo, non è mai stata violata.

In risposta a tali osservazioni bisogna ricordare che sin dal 2007 la Commissione, in via eccezionale, ha fornito a tutte le società che hanno offerto un impegno informazioni dettagliate e un’apposita formazione riguardo al funzionamento degli impegni e agli obblighi delle società.

Inoltre va rilevato che il rispetto del prezzo minimo rappresenta effettivamente un elemento fondamentale dell’impegno sul prezzo, ma non l’unico. È infatti altrettanto importante rispettare gli altri obblighi, compreso l’obbligo di trasmettere periodicamente resoconti completi, esaurienti, corretti e particolareggiati sulle vendite effettuate, al fine di consentire un adeguato controllo da parte della Commissione. L’e-mail di conferma menzionata dalla società è un messaggio generato automaticamente, volto a confermare che la struttura della relazione è conforme alle specifiche tecniche di cui all'allegato del testo dell'impegno. Peraltro l'allegato sottolinea espressamente che tale e-mail non costituisce una conferma della correttezza sostanziale della relazione.

Le tesi addotte in merito dalla società non modificano pertanto la posizione della Commissione secondo cui le numerose violazioni dell'impegno rendono l’impegno non rispettabile e sono sufficienti per revocarne l'accettazione.

C. ATTUABILITÀ

Riguardo a entrambe le offerte di impegno accettate va inoltre notato che dal riesame intermedio parziale limitato alla forma delle misure è emerso che gli impegni nella loro forma attuale, ovvero con un prezzo minimo fisso, non sono più adatti a contrastare gli effetti pregiudizievoli del dumping, e che non vi è possibilità di indicizzare i prezzi minimi all'importazione per affrontare il problema6.

D. REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO

Alla luce di quanto precede, e conformemente alle clausole contenute negli impegni in questione in virtù delle quali la Commissione può revocare unilateralmente l'accettazione degli stessi, la Commissione ha deciso di revocare l'accettazione di entrambi gli impegni.

E. ABROGAZIONE DELLA DECISIONE 2007/424/CE

Alla luce di quanto precede, la decisione 2007/424/CE della Commissione, recante accettazione degli impegni offerti dalla Sun Sweet Co., Ltd. e dalla Malee Sampran Public Co., Ltd, deve essere abrogata. Di conseguenza alle importazioni di tali società relative al prodotto in esame si deve applicare il dazio antidumping definitivo stabilito dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 682/2007 del Consiglio.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2009. Per la Commissione Catherine Ashton Membro della Commissione