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Decisione del Consiglio del 21 settembre 2009 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda e la Norvegia ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato (2009/1023/GAI)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,

Con lettera al presidente del Consiglio, rispettivamente del 24 settembre 2008 e del 7 luglio 2008, l'Islanda e la Norvegia hanno chiesto di essere associate ai meccanismi di cooperazione di polizia e giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione, istituiti dalla decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera1, e dalla decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera2, compreso l'allegato.

In seguito all'autorizzazione data il 24 ottobre 2008 alla presidenza, assistita dalla Commissione e dalla delegazione che rappresenta lo Stato membro che deve esercitare la presidenza successiva, sono stati conclusi i negoziati con l'Islanda e la Norvegia in relazione ad un accordo ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato («l'accordo»).

Fatta salva la sua conclusione in una data successiva, l’accordo siglato il 28 novembre 2008 a Bruxelles dovrebbe essere firmato e la dichiarazione acclusa dovrebbe essere approvata.

L'accordo prevede l'applicazione provvisoria di alcune delle sue disposizioni. È opportuno applicare tali disposizioni a titolo provvisorio in attesa dell'espletamento delle procedure per la conclusione formale dell'accordo e la sua entrata in vigore,

DECIDE:

Art. 1

La firma dell'accordo è approvata a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

La dichiarazione acclusa alla presente decisione è approvata a nome dell'Unione europea.

Art. 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo, a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 settembre 2009. Per il Consiglio Il presidente T. Billström