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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 9 ottobre 2009 relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo che modifica l’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro lato, per tenere conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (2012/441/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4,

visto l’atto d’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

Il 5 dicembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e il Marocco dall’altro lato.

L’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro lato («l’accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 12 dicembre 20061.

Il trattato sull’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005 ed è entrato in vigore il 1 o gennaio 2007.

È necessario un protocollo che modifichi l’accordo per tenere conto dell’adesione dei due nuovi Stati membri.

Il protocollo è stato negoziato dalle parti il 19 marzo 2007.

È opportuno firmare il protocollo e applicarlo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. La firma del protocollo che modifica l’accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo del Regno del Marocco, dall’altro lato, per tenere conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea («il protocollo»), è approvata a nome della Comunità europea, con riserva di conclusione di tale protocollo.

2. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, con riserva della sua conclusione.

Art. 3

Con riserva di trattamento reciproco, il protocollo è applicato su base provvisoria a decorrere dalla data della firma delle parti, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2009 Per il Consiglio La presidente Å. TORSTENSSON