Decisione del Consiglio e della Commissione del 19 ottobre 2009 relativa alla conclusione del protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Azerbaigian, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (2009/816/CE, Euratom)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l’articolo 55, l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 bis, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
vista l’approvazione del Consiglio ai sensi dell’articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,
Il protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Azerbaigian, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea è stato firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri il 9 dicembre 2008 a norma della decisione 2009/173/CE del Consiglio2.
In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo è stato applicato a titolo provvisorio dal 1o gennaio 2007.
È opportuno concludere il protocollo,
DECIDONO:
Art. 1
Il protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell’Azerbaigian, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea è approvato a nome della Comunità europea, della Comunità europea dell’energia atomica e degli Stati membri.
Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione3.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all’articolo 3 del protocollo. Contemporaneamente, il presidente della Commissione effettua la medesima notifica a nome della Comunità europea dell’energia atomica.
Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 2009. Per il Consiglio Il presidente E. Erlandsson Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso