diritto.io

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 2009 relativa alla conclusione di un accordo amministrativo tra la Commissione europea e l’Autorità europea di vigilanza GNSS sulla sicurezza e lo scambio di informazioni classificate (2009/846/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell’attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)1, in particolare l’articolo 13,

Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 683/2008, la gestione pubblica dei due programmi si basa sul principio di una ripartizione rigorosa delle competenze tra la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, l’Autorità europea di vigilanza GNSS, istituita dal regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio2, e l’Agenzia spaziale europea, essendo la Commissione responsabile della gestione dei programmi.

L’articolo 13 del regolamento (CE) n. 683/2008, relativo alla gestione degli aspetti di sicurezza dei programmi europei di radionavigazione via satellite, prevede in particolare che la Commissione gestisca tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dei due sistemi che verranno ottenuti da questi programmi.

L’articolo 16 dello stesso regolamento prevede in particolare che l’Autorità europea di vigilanza GNSS garantisca, per quanto riguarda la sicurezza dei programmi e conformemente agli orientamenti formulati dalla Commissione, l’omologazione in materia di sicurezza e il funzionamento del centro di sicurezza Galileo.

I compiti assegnati tanto alla Commissione quanto all’Autorità europea di vigilanza GNSS dalle disposizioni summenzionate nel quadro dei programmi Galileo ed EGNOS comportano lo scambio di informazioni classificate tra questi due soggetti. Prevedono anche lo scambio di informazioni classificate, tramite la Commissione, fra l’Autorità europea di vigilanza GNSS, da un lato, e l’Agenzia spaziale europea, il Consiglio e gli Stati membri, dall’altro.

Con la sua decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom3, la Commissione ha modificato il suo regolamento interno per aggiungere le norme che definiscono i principi di base e le norme minime di sicurezza da osservare, in particolare in relazione alle informazioni classificate dell’Unione europea.

L’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1321/2004 prevede che l’autorità europea di vigilanza GNSS applichi i principi di sicurezza che figurano nella decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom. Essi contemplano, fra l’altro, disposizioni relative allo scambio, al trattamento e all’archiviazione delle informazioni classificate.

Non esiste attualmente un quadro che permette lo scambio di informazioni classificate tra la Commissione e l’Autorità europea di vigilanza GNSS, né, tramite la Commissione, fra l’Autorità europea di vigilanza GNSS, da un lato, e l’Agenzia spaziale europea, il Consiglio e gli Stati membri, dall’altro.

È di conseguenza necessario concludere un accordo tra la Commissione e l’Autorità europea di vigilanza GNSS sulla sicurezza e lo scambio delle informazioni classificate. Tale accordo è stato negoziato tra la Commissione e l’Autorità europea di vigilanza GNSS e deve dunque essere approvato e firmato,

DECIDE:

Art. 1

L’accordo tra la Commissione europea e l’Autorità europea di vigilanza GNSS sulla sicurezza e lo scambio delle informazioni classificate è approvato. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il direttore generale della direzione generale dell’Energia e dei trasporti della Commissione europea è autorizzato a firmare l’accordo in nome della Commissione.

Art. 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2009. Per la Commissione Antonio TAJANI Vicepresidente