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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 ottobre 2009 sulla firma e sulla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, in merito alla sostituzione dei protocolli 1 e 2 e dei relativi allegati e a modifiche dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra (2009/855/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

A norma degli articoli 14 e 15 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra1 («accordo di associazione»), in vigore dal 1o giugno 2000, la Comunità e Israele attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e di prodotti della pesca. L’articolo 9, paragrafo 4, dell’accordo di associazione, prevede la possibilità di ulteriori concessioni tariffarie reciproche per i prodotti agricoli trasformati elencati negli allegati da II a VI di tale accordo.

L’11 aprile 2005 il consiglio di associazione UE-Israele ha adottato un piano di azione della politica europea di vicinato che include una disposizione specifica relativa all’ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca.

Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a condurre negoziati nell’ambito dell’accordo di associazione per conseguire una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca.

Il 18 luglio 2008 la Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di modificare l’accordo di associazione.

Le misure necessarie per l’esecuzione della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo ladecisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione2.

È opportuno approvare l’accordo in forma di scambio di lettere,

DECIDE:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, che modifica l’accordo di associazione e sostituisce, in particolare, i protocolli 1 e 2 di tale accordo, nonché i relativi allegati. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

1. La Commissione adotta le necessarie misure di esecuzione del protocollo 1 e del protocollo 2 secondo la decisione 1999/468/CE.

2. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, istituito dall’articolo 195 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)3, dal comitato di gestione per i prodotti della pesca, istituito dall’articolo 38 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura4, oppure dal comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell’allegato I del trattato, istituito dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli5, oppure, se del caso, dai comitati istituiti dalle corrispondenti disposizioni di altri regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati o dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario6.

Art. 3

Le eventuali misure di salvaguardia previste dall’accordo di associazione di cui sia necessaria l’adozione da parte della Comunità per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, sono adottate secondo la procedura prevista dall’articolo 159, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, o dall’articolo 30 del regolamento (CE) n. 104/2008 del Consiglio. Nel caso di prodotti agricoli trasformati, tali misure di salvaguardia sono adottate, sulla base del fatto che siano soddisfatte le condizioni fissate dalle pertinenti disposizioni dell’accordo di associazione, a noma delle pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l’ovoalbumina e la lattoalbumina7, del regolamento (CE) n. 2448/93 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1667/2006 del Consiglio, del 7 novembre 2006, relativo al glucosio e al lattosio8.

Art. 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Art. 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 ottobre 2009. Per il Consiglio Il presidente A. BORG