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DECISIONE 2009/916/PESC DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2009 relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica delle Seychelles nel quadro dell’operazione militare dell’Unione europea «Atalanta»

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

Il 15 maggio 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1814 (2008) nella quale si chiede agli Stati e alle organizzazioni regionali di adottare misure per proteggere le navi che partecipano al trasporto e all’inoltro di aiuti umanitari destinati alla Somalia e alle attività autorizzate dalle Nazioni Unite.

Il 2 giugno 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1816 (2008) che autorizza, per un periodo di sei mesi a decorrere dall’adozione di tale risoluzione, gli Stati che cooperano con il governo federale di transizione della Somalia ad entrare nelle acque territoriali della Somalia e ad utilizzare, in conformità al diritto internazionale applicabile, tutti i mezzi necessari al fine di reprimere gli atti di pirateria e le rapine a mano armata in mare. Dette disposizioni sono state rinnovate per altri dodici mesi ad opera della risoluzione 1846 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 2 dicembre 2008.

Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/851/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia1 (operazione «Atalanta»).

In base all’articolo 11 dell’azione comune 2008/851/PESC, lo status delle forze dirette dall’Unione europea e del loro personale che stazionano o sono presenti nel territorio terrestre di Stati terzi, o che operano nelle acque territoriali di Stati terzi o nelle loro acque interne, è stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 24 del trattato.

A seguito dell’autorizzazione data dal Consiglio il 18 settembre 2007, in conformità dell’articolo 24 del trattato, la presidenza, assistita dal Segretario generale/Alto rappresentante, ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica delle Seychelles.

È opportuno approvare l’accordo,

DECIDE:

Art. 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles sullo status delle forze dirette dall’Unione europea nella Repubblica delle Seychelles nel quadro dell’operazione militare dell’Unione europea «Atalanta» è approvato a nome dell’Unione. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.

Art. 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell’adozione.

Art. 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2009. Per il Consiglio Il presidente T. BILLSTRÖM