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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 10 novembre 2009 relativa alla firma, a nome della Comunità, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Regno hascemita di Giordania (2011/348/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica (l’«accordo») col Regno hascemita di Giordania.

I negoziati hanno dato luogo all’accordo siglato il 28 gennaio 2009.

Occorre firmare l’accordo, con riserva della sua conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Art. 1

La firma dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno hascemita di Giordania di cooperazione scientifica e tecnologica è approvata a nome della Comunità, con riserva della conclusione di tale accordo. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo, a nome della Comunità europea, con riserva della sua conclusione.

Art. 3

L’accordo è applicato su base provvisoria come stabilito all’articolo 7, paragrafo 2, dell’accordo stesso, a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua formale conclusione.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2009. Per il Consiglio Il presidente A. BORG