Decisione del Consiglio del 10 novembre 2009 relativa alla procedura in materia di deroghe alle norme d’origine definite nei protocolli sull’origine allegati agli accordi di partenariato economico conclusi con gli Stati ACP, e che abroga la decisione 2000/399/CE (2009/832/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma, e l’articolo 300, paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,
L’allegato V dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 20001 («accordo di partenariato ACP-CE») ed i suoi protocolli, tra cui il protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, sono giunti a scadenza il 31 dicembre 2007 ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, del suddetto accordo.
Come previsto dall’articolo 37, paragrafo 1, dell’accordo di partenariato ACP-CE, sono stati negoziati accordi di partenariato economico («APE») con gruppi regionali di membri degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico («Stati ACP»). Tali APE sono stati progressivamente firmati dal 1o gennaio 2008.
L’articolo 39 del protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo sull’origine») dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra2, il primo APE firmato con gli Stati ACP, prevede una procedura per la concessione delle deroghe alle norme d’origine su richiesta di uno Stato ACP firmatario dell’APE. Le deroghe dovrebbero essere adottate da un comitato competente. È opportuno prevedere una procedura per la definizione della posizione della Comunità nell’ambito di detto comitato in modo da poterla applicare anche alle analoghe disposizioni dei protocolli sull’origine degli altri APE, da concludersi con gli Stati ACP in futuro.
L’articolo 39, paragrafo 8, del protocollo sull’origine prevede che si debba decidere in merito quanto prima e in ogni caso entro 75 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della richiesta da parte della Comunità. Nel caso in cui, entro tale termine, la Comunità non comunichi la propria posizione allo Stato ACP che ha presentato una richiesta di deroga, la richiesta è considerata accolta.
È pertanto necessario istituire una procedura che garantisca che la posizione della Comunità sia adottata e comunicata agli Stati ACP, firmatari degli APE, con un anticipo sufficiente a consentire che la decisione in questione sia assunta entro la scadenza del predetto termine.
La decisione 2000/399/CE del Consiglio, del 16 giugno 2000, relativa alle procedure concernenti le deroghe alle norme in materia di origine, di cui al protocollo 1 dell’accordo di partenariato ACP-CE3, ha previsto il conferimento alla Commissione di competenze ai fini dell’adozione di una posizione comune della Comunità nel caso in cui gli Stati ACP richiedano deroghe alle norme di origine definite nel protocollo 1 dell’allegato V dell’accordo di partenariato ACP-CE.
È ora opportuno prevedere un analogo conferimento alla Commissione di competenze in relazione alle richieste di deroghe alle norme di origine previste nei protocolli sull’origine degli APE.
È pertanto opportuno abrogare la decisione 2000/399/CE,
DECIDE:
Art. 1
La posizione della Comunità in merito ad una richiesta, presentata dagli Stati ACP firmatari degli accordi di partenariato economico (APE), di deroga alle norme in materia di origine, definite nei protocolli sull’origine degli APE, è adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 2.
Art. 2
1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, istituito dall’articolo 248 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario4.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato del codice doganale un progetto di posizione comunitaria entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento da parte della Comunità della richiesta di deroga. Il comitato del codice doganale esprime un parere sul progetto entro un termine fissato dal suo presidente in funzione dell’urgenza della questione trattata. Il parere è espresso con la maggioranza di cui all’articolo 205, paragrafo 2, del trattato in caso di decisioni che il Consiglio è tenuto ad adottare su proposta della Commissione. I voti dei rappresentanti degli Stati membri sono ponderati ai sensi di detto articolo. Il presidente non partecipa alla votazione.
3. La Commissione adotta la posizione della Comunità e la trasmette immediatamente al comitato competente istituito dal pertinente APE. Tuttavia, qualora la posizione comunitaria non sia conforme al parere del comitato del codice doganale, la Commissione la sottopone senza indugio al Consiglio. In tal caso, la Commissione differisce la trasmissione al comitato competente, istituito nell’ambito del pertinente APE, per un periodo di 25 giorni lavorativi a decorrere dalla data del voto del comitato.
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una posizione comunitaria diversa entro il termine di cui al paragrafo 3.
Art. 3
1. La decisione 2000/399/CE è abrogata.
2. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 5
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2009. Per il Consiglio Il presidente A. Borg