diritto.io

Decisione del Consiglio del 16 novembre 2009 relativa alla posizione della Comunità sulla partecipazione al Comitato consultivo Cariforum-CE istituito dall’accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, e concernente la selezione dei rappresentanti delle organizzazioni ubicate nella parte CE (2010/207/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

consultato il Comitato economico e sociale europeo,

L’accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra (l’«accordo»)1, è stato firmato il 15 ottobre 2008 ed è applicato a titolo provvisorio dal 29 dicembre 2008.

L’articolo 232, paragrafo 2, dell’accordo dispone che il Consiglio congiunto Cariforum-CE (il «Consiglio congiunto») decida sulla partecipazione al Comitato consultivo Cariforum-CE (il «Comitato») in modo da garantire che tutte le parti interessate siano ampiamente rappresentate.

È indispensabile dar vita in tempi brevi alle istituzioni previste dall’accordo e, in particolare, al Comitato, alla luce del ruolo di cui esso dispone nel monitorare l’attuazione dell’accordo.

È opportuno stabilire una procedura comunitaria interna per la selezione dei rappresentanti delle organizzazioni aventi sede nella parte CE.

Il Comitato economico e sociale europeo si è dichiarato disponibile a individuare e a selezionare i rappresentanti di organizzazioni della società civile europea e ad assumere inizialmente il segretariato del Comitato,

DECIDE:

Art. 1

La posizione della Comunità, ai fini di una decisione sul Consiglio congiunto mirante a selezionare i membri permanenti del Comitato previsto dall’accordo, si fonda sul progetto di decisione del Consiglio congiunto allegato alla presente decisione «l’allegato».

Art. 2

1. I rappresentanti delle organizzazioni europee di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato saranno proposti dal Comitato economico e sociale europeo previa consultazione ed accordo della Commissione, all’approvazione del Comitato Cariforum-CE per il commercio e lo sviluppo (il «Comitato per il commercio e lo sviluppo»). Dei proposti rappresentanti tre appartengono alle organizzazioni sindacali, tre alle organizzazioni dei datori di lavoro, tre alle organizzazioni che rappresentano i diversi interessi sociali ed economici, incluse le associazioni di agricoltori e di consumatori, e soddisfano i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato.

2. Sono inclusi quattro rappresentanti delle organizzazioni europee definite all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), dell’allegato e due rappresentanti delle organizzazioni europee definite all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato. Il Comitato economico e sociale europeo è invitato a stilare l’elenco delle organizzazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), dell’allegato e a dare ampia pubblicità a un invito a manifestare interesse a essere inclusi in tale elenco. In risposta a un invito siffatto, l’organizzazione interessata descrive i modi in cui essa soddisfa i requisiti di cui all’articolo 1 dell’allegato. Nell’elenco figura qualsiasi organizzazione che soddisfi tali requisiti di inclusione. La Commissione verifica che le organizzazioni che desiderano essere incluse nell’elenco soddisfino i requisiti previsti all’articolo 1 dell’allegato. Qualora la Commissione ritenga che un’organizzazione che ha chiesto di essere inclusa nell’elenco non soddisfi tali requisiti, essa ne informa l’organizzazione richiedente entro due mesi dalla data della richiesta.

3. Le organizzazioni incluse nell’elenco sono tenute informate e possono partecipare ai lavori del Comitato a loro spese in qualità di osservatori.

4. Nell’invito a manifestare interesse le organizzazioni sono invitate anche a palesare l’intenzione che un loro rappresentante diventi membro permanente del Comitato. Le organizzazioni incluse nell’elenco sono successivamente chiamate a sostenere la candidatura di due rappresentanti permanenti al massimo per il Comitato, tra quelli che hanno manifestato interesse e soddisfano i requisiti di cui all’articolo 1 dell’allegato. La parte CE propone al Comitato per il commercio e lo sviluppo come membri permanenti per le categorie di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), i rappresentanti che hanno ricevuto il maggior numero di pareri favorevoli purché siano soddisfatti i requisiti dell’articolo 1.

5. Un invito a manifestare interesse per divenire membri permanenti del Comitato è bandito quattro mesi prima della scadenza del mandato dei membri in carica nel Comitato. La designazione segue le stesse procedure di cui al paragrafo 4.

Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 2009. Per il Consiglio La presidente C. Malmström