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DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE del 17 novembre 2009 relativa alla conclusione di un accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall’altra (2009/989/CE, Euratom)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare, l’articolo 44, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l’articolo 55, l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 63, paragrafo 3, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2 e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, ultima frase e l’articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

vista l’approvazione del Consiglio concessa conformemente all’articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

L’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall’altra, è stato firmato a nome della Comunità l'11 ottobre 2004 a Lussemburgo.

Occorre concludere l’accordo,

DECIDONO:

Art. 1

1. Sono approvati, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell’energia atomica, l’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall’altra, i relativi allegati e protocolli, nonché le dichiarazioni unilaterali della Comunità e le dichiarazioni comuni allegate all’atto finale.

2. Il testo dell’accordo, gli allegati, il protocollo e l’atto finale sono acclusi alla presente decisione.

Art. 2

1. La posizione che la Comunità deve assumere nel consiglio di cooperazione e nel comitato di cooperazione istituiti dall’accordo è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione oppure, all’occorrenza, dalla Commissione, in conformità delle disposizioni pertinenti dei trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica.

2. Il presidente del Consiglio presiede il consiglio di cooperazione e rende nota la posizione della Comunità. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di cooperazione e rende nota la posizione della Comunità.

3. La Comunità è rappresentata dalla Commissione nei comitati speciali istituiti dal consiglio di cooperazione a norma dell’articolo 80 dell'accordo.

Art. 3

Il Presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 100, primo paragrafo, seconda frase dell’accordo a nome della Comunità europea. Il Presidente della Commissione procede a detta notifica a nome della Comunità europea dell’energia atomica.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2009 Per il Consiglio Il presidente C. BILDT Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO